2 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 19/1/10 12:36

Il regime normale si applica attualmente alle aziende agricole che ne abbiano esercitato l'opzione e dal 01/01/2002 (salvo ulteriori proroghe e modifiche) a tutti i produttori agricoli con volume d'affari superiore ai 40.000.000.
Chi passa in questo regime determina l'IVA come tutti gli altri settori (differenza fra IVA assolta sugli acquisti e IVA incassata sulle vendite). Sulle fatture di vendita si applicano le normali aliquote IVA e non si detraggono più le percentuali di compensazione. Per la vendita dei propri prodotti a privati consumatori è obbligatoria l'emissione dello scontrino fiscale. In alternativa allo scontrino e per evitare l'acquisto del registratore di cassa è consentito rilasciare la ricevuta fiscale, la fattura immediata o il documento di trasporto integrandolo con tutti i dati necessari a qualificare e quantificare il prodotto venduto e la somma percepita.
Ai produttori agricoli che hanno acquistato o intendono procedere all'acquisto di beni strumentali di consistente rilevanza (macchinari, costruzione annessi rustici, impianti d'irrigazione etc.) può essere conveniente il passaggio a tale regime, in quanto l'IVA pagata si porta in detrazione dall'IVA a debito.

Il Commercialista in Rete ha detto... 7/4/10 19:38

Io ho lo stesso problema per un annesso agricolo (anch'io non sono un imprenditore agricolo), con la differenza che il mio è stato oggetto di ristrutturazione e dal sito dell'Agenzia delle Entrate mi pare di capire che per queste ultime spetta l'iva agevolata al 10%. Il progettista pensa però che si riferisca ai fabbricati a prevalente uso abitativo. Chi ha ragione?

 
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