Nella tabella, i nuovi importi che decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Si ricorda che quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado nonché convivente, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari.

*la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
La circolare dell'Inps riporta inoltre, per il medesimo periodo, la tabella con i coefficienti di ripartizione delle quote versate.
I datori di lavoro possono dedurre dal proprio reddito la parte dei contributi previdenziali e assistenziali (rimasta a loro carico) versati per i lavoratori domestici, per un massimo di 1.549,37 euro annui. Per fruire dell'agevolazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario conservare i bollettini Inps dei versamenti.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
•dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre
•dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre
•dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre
•dal 1° al 10 gennaio per il 4° trimestre.
Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, le tabaccherie o tramite il servizio telematico dell'Inps "Pagamento online contributi lavoratori domestici", all'interno dei "Servizi on line" del sito.
Fonte: Agenzia Entrate
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