Nei casi di impossibilità documentata del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado potranno sottoscrivere il contratto di soggiorno per conto del proprio congiunto.Il Ministero dell'Interno nel richiamare le indicazioni dell'INPS relative ad alcune problematiche connesse alla presentazione delle domande di emersione ex L. 102/09, risponde in merito all'eventualità che il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità documentata di sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Se a firmare il contratto di soggiorno dovesse provvedere un soggetto diverso dal coniuge, i figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado si potrà far ricorso, oltre che ad apposita procura notarile, anche a delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

Infine, nell'ipotesi in cui sia necessario procedere al cumulo dei redditi per poter regolarizzare una colf, si potrà intendere per nucleo familiare non soltanto quello configurato dalla vigente normativa, ossia i familiari che hanno la medesima residenza, ma anche, secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro, la cd. "famiglia anagrafica", così come definita dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che intende per famiglia anagrafica un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

(Circolare Ministero dell'Interno 23/12/2009, n. 8456)

Fonte: IPSOA

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