I contratti di somministrazione possono essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Viene reintrodotto lo staff leasing, con l'abrogazione del'articolo 1, comma 46, della legge 247/2007.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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