Per l'esenzione ICI sui fabbricati rurali non assume rilevanza l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, poichè la ruralità può essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.La Commissione Tributaria Provinciale di Modena con la sentenza n. 248 del 10 novembre scorso si è pronunciata su argomento di notevole attualità: l’assoggettamento ICI di un fabbricato strumentale di categoria D/8 di proprietà di una cooperativa agricola.

Alla base della pronuncia dei giudici di merito c’è il ricorso proposto da una cooperativa agricola avverso l’avviso di accertamento del Comune; l’ente locale sosteneva che per il suindicato immobile non era stata presentata la dichiarazione ICI e versata la relativa imposta. In particolare secondo l’interpretazione data dal Comune resistente il fabbricato strumentale di categoria D/8 deve essere assoggettato ad ICI, poiché l’accatastamento è sufficiente ad escludere la ruralità.

Per converso, la cooperativa sosteneva che il tributo locale non era dovuto se relativo a fabbricati destinati a servizi dei soci per il conferimento dei loro prodotti e/o la custodia di beni e macchinari agricoli a supporto di lavorazioni agricole su terreni dei soci stessi.

Un caso precedente della Cassazione

I giudici di merito, in particolare, evidenziano che l’assoggettabilità dell’ICI, dei fabbricati rurali deve essere risolta secondo i principi fissati dalla sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009. La sentenza n. 18565/2009 della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che - in tema di ICI - l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione a relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9, D.L. n. 557/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994) e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto :
-dall'art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009);
-dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 504 del 1992.L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal decreto-legge n. 557/1993, e successive modificazioni, che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti.

Questa posizione dei giudici di legittimità, tuttavia, ha creato dubbi e perplessità da parte delle associazioni degli agricoltori, ma anche da parte dei Comuni, i quali in base alla suddetta sentenza dovrebbero recuperare l'ICI per i fabbricati rurali, anche se dotati di tutti i requisiti previsti dall'articolo 9 del citato D.L. perché accatastati in una categoria diversa da quella da A/6 o D/10.

Molti fabbricati rurali, infatti, che rispettano tutti i requisiti previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 557/1993 , i quali nel passato sono stati accatastati in piena conformità con la legislazione in materia in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10, vista la sentenza n. 18565 del 7 luglio 2009 della Corte di Cassazione, non potrebbero essere considerati più rurali ed esenti da ICI, neanche per il passato, e addirittura questo classamento catastale non potrebbe neanche essere variato in una delle categorie catastali A/6 o D/10: di conseguenza l'esenzione ICI per i fabbricati rurali in molti casi non è più applicabile e tale situazione sembra in radicale contrasto con la volontà del legislatore.

La sentenze dei giudici della CTP

Secondo i giudici di merito della CTP di Modena l’assoggettabilità ad ICI dei fabbricati rurali deve essere letta alla luce della sentenza della Cassazione n. 18565/2009; poiché operi l’esenzione ICI per i fabbricati rurali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. Affinché vi sia la sussistenza della ruralità prevista dall’art. 9, D.L. n. 577/1993, è necessario che vi sia la presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurale (cat. A/6 o D/10) o di fabbricati non ancora iscritti.

Per tale motivo i giudici della CTP respingono il ricorso, ma per la complessità del caso le spese sono compensate.

(Commissione tributaria provinciale Modena, Sentenza, Sez. I, 13/11/2009, n. 248)


Fonte: IPSOA

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