Il credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate è alla “prova del nove”. Dal 1° febbraio, infatti, i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale, dovranno inviare la comunicazione annuale “rendicontativa” che gli consentirà, tra l’altro, di usufruire dell’eventuale quota di credito non ancora utilizzata.

Viaggio nella memoria
Con la Finanziaria per il 2008, sono state messe in campo misure per incentivare l’occupazione in quelle aree che da anni soffrono della mancanza di possibilità di lavoro stabile.
In particolare è stato introdotto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito, riconosciuto nella misura di 333 euro mensili per ciascun nuovo lavoratore – aumentato a 416 euro per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002, e calcolato, invece, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale, per i dipendenti in part-time – è destinato a imprese e professionisti che, attraverso le nuove assunzioni, hanno contribuito alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese, situate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I riflessi nel presente
L’agevolazione è valida per il 2008, 2009 e 2010, a condizione che i beneficiari, la cui istanza iniziale di attribuzione del credito abbia ottenuto l’ok, anche parziale, si facciano carico di inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, una comunicazione ex post a testimonianza del mantenimento del livello occupazionale (articolo 6, comma 4, decreto Mef del 12 marzo 2008).

Con la comunicazione annuale devono dimostrare che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati sia superiore a quello rilevato nel 2007 e, se ricorre, indicare l’eventuale minor credito spettante in riferimento all’anno precedente, liberando così risorse importanti per altri contribuenti che si sono visti rifiutare l’istanza per l’esaurimento dei fondi.

La comunicazione va trasmessa via web dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011 in relazione al periodo d’imposta precedente, utilizzando l’apposito modello C/IAL reperibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni per la compilazione: ora X le 10 del mattino, lo stop è fissato invece allo scoccare della mezzanotte del 31 marzo.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top