Chi vorrà ristrutturare casa, non avrà più bisogno di presentare la denuncia di inizio attività (Dia). In particolare potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, o e siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,
h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
l) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
L'unico adempimento che bisognerà ricordarsi di rispettare, prima di dare il via ai lavori, sarà la comunicazione telematica al comune, nella quale si dovranno allegare le eventuali autorizzazioni obbligatorie richieste dalla legge. In ogni caso, infatti, la liberalizzazione della piccola attività edilizia non potrà prevalere sugli strumenti urbanistici né derogare alle normative antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie e di sicurezza.

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