L’ agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie consiste nella possibilità di detrarre dall’ Irpef lorda il 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48mila euro per unità immobiliare, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie di singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze. Sulle parti comuni di edifici residenziali sono agevolati anche gli interventi di manutenzione ordinaria.

Il disegno di legge prevede anche la proroga al 31 dicembre 2012 dell’ agevolazione del 36% sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che riguardano interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazioni, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’ immobile entro il 30 giugno 2013.

In questi casi, la detrazione dall’ Irpef spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari abitative ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore è pari al 25% del prezzo dell’ unità immobiliare che risulta nell’ atto di compravendita di assegnazione e, comunque, entro l’ importo massimo di 48mila euro.

Con la modifica introdotta dalla manovra fiscale 2010, si applicherà a regime l’ aliquota Iva del 10% per manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi e ristrutturazioni edilizie, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Per gli interventi edilizi citati, saranno agevolate le prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’ opera, fornitura con posa in opera o di altri accordi negoziali, comprensive dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate. Per questa agevolazione Iva, dal 2008 non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera. Quest’ obbligo è rimasto per le agevolazioni Irpef del 36% e Irpef / Ires del 55%.

Per i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche (articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, Dpr 6 giugno 2001, n. 380), su qualunque fabbricato, abitativo e non, l’ aliquota Iva del 10% si applica già a regime:
* alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’ opera, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate (voce 127 quaterdecies, parte III, tabella A, allegata al Dpr 633 / 72);
* all’ acquisto e all’ importazione dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi (voce 127 terdecies, parte III, tabella A, allegata al Dpr 633 / 72).

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