È consentito compensare somme iscritte a ruolo con crediti vantati verso l’Amministrazione finanziaria?

È possibile il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori compensando i crediti relativi alle stesse imposte, qualora non siano stati richiesti a rimborso (articolo 31 del Dl 78/2010). Tale possibilità è preclusa qualora esistano debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, il cui termine di pagamento è scaduto. È ammessa la compensazione, tramite il sistema del pagamento unificato (articolo 17 del Dlgs 241/1997), anche in misura parziale, in relazione a tutte le imposte erariali (Ires, Irpef, Iva), nonché per l’Irap e le addizionali ai tributi diretti (Dm del 10 febbraio 2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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