A parere della Cassazione “l'efficacia della sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente” (sentenza n. 23972 del 10 novembre 2014).

Evoluzione processuale della vicenda
La controversia trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono dell’Ilor annualità 1999.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e l’Amministrazione finanziaria proponeva appello dinnanzi alla competente Ctr che, a sua volta, respingeva l’appello confermando la decisione di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate ricorre dinanzi alla Corte di cassazione, contestando la violazione dell’articolo 12 della legge 289/2002, laddove la Ctr ha ritenuto che l’efficacia del condono non fosse subordinata al pagamento integrale delle somme dovute.

Pronuncia della Cassazione
Secondo la Corte suprema, la censura eccepita dall’Agenzia è fondata alla luce dei principi affermati dalla stessa Corte secondo i quali “l'efficacia della sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell’importo dovuto” Diversamente, è causa di esclusione della definizione della lite pendente “l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata”.

Già con la sentenza 20746/2010 la Cassazione aveva affermato che il condono in argomento è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, conseguendone in difetto, quand’anche si tratti di mero ritardo nel versamento dell’ammontare residuo dovuto, la definitiva inefficacia della sanatoria: “Al condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 12, secondo la Cassazione, non può ritenersi dunque applicabile il principio già affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall’art. 16, in base al quale, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata. Nel caso, invece, di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’Amministrazione finanziaria procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo dovuto (ai sensi dell’articolo 14 del Dpr n. 602/1973), con addebito di sanzioni e interessi” (dello stesso tenore letterale le sentenze della Cassazione 22788/2006, 12410/2007 e 6370/2006).

Successivamente, ancora la Cassazione, con sentenza 24316/2010 e, di recente, con ordinanza del 11880/2014, ha ribadito che “In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002 prevede in capo al contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia”.
Pertanto, tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario), con la conseguenza che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. “L'efficacia della sanatoria è, pertanto, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.

Di conseguenza, la Corte suprema dispone la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di condono.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top