Ai fini dell’applicazione dell’Irap rileva la sussistenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, a nulla rilevando il mezzo giuridico ovvero la forma societaria attraverso la quale essa sia attuata, purché sia reso possibile lo svolgimento “complesso” della “complessa” attività dei professionisti. L’attività di lavoro autonomo è infatti esclusa dall’applicazione dell’Irap soltanto quando si tratti di attività non autonomamente organizzata, ricorrendo, il requisito dell’autonoma organizzazione, quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. (cfr. in tal senso Cass. 12078 e 12079 del 2009).

Sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui

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