L’articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600 del 1973, non impedisce, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, l’accertamento in rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr Cassazione 7871/2012, 20857/2007 e 26919/2006). Il fatto provato per presunzioni può essere saggiato, criticato o confermato, tuttavia, solo in base ad una valutazione complessiva: è la serie degli indizi che, nel suo insieme, rende inverosimile la verità opposta e quindi provata la verità desunta (cfr Cassazione 24938/2013).

Ordinanza n. 22616 del 24 ottobre 2014 (udienza 24 settembre 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Perrino Angelina Maria
Articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento in rettifica – Utilizzo di presunzioni semplici anche in presenza di una contabilità formalmente regolare

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