Il 10 novembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la “legge europea 2013-bis” n. 161/2014 (in vigore da domani, 25 novembre), che ha riscritto, con decorrenza 2014, il presupposto impositivo dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e ha fornito delle precisazioni in merito all’ambito oggettivo di applicazione del tributo.

Presupposto dell’imposta
L’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia per le attività finanziarie detenute all’estero. La legge 228/2012 ha differito la sua istituzione dal 2011 al 2012, con un’aliquota iniziale dell’1‰, incrementata al 2‰ a decorrere da quest’anno.
L’introduzione del tributo deriva da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo.
Le modifiche apportate dalla “legge europea 2013-bis” hanno lo scopo di allineare il presupposto impositivo dell’Ivafe all’imposta di bollo dovuta su alcune attività finanziarie intrattenute in Italia.

Modifiche normative
L’articolo 9 della legge 161/2014 ha modificato i commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del Dl 201/2011 (“decreto Monti”), che ha introdotto l’Ivafe nel nostro ordinamento, precisando che l’imposta patrimoniale sulle ricchezze detenute all’estero non si applica più sulle attività finanziarie ma sui prodotti finanziari, sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Tale formulazione sostituisce la precedente che, invece, estendeva l’applicazione della medesima alla più ampia categoria delle attività finanziarie (per esempio, valute estere, metalli preziosi, partecipazioni in società estere, polizze assicurative, contratti derivati, eccetera).
La modifica normativa si è resa necessaria allorché la Commissione europea, con l’avvio del procedimento Eu Pilot 5095/13/Taxu, ha evidenziato il problema della disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/2012, ha rilevato che, ai fini dell’applicazione del Bollo (articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972), devono essere considerati anche i prodotti finanziari detenuti all’estero oggetto di un contratto di amministrazione di una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. Riguardo a tali prodotti, non trova dunque applicazione l’imposta sulle attività finanziarie.
Prima del recente intervento normativo, vi erano dubbi sul trattamento delle attività finanziarie estere. Queste ultime, infatti, potevano essere assoggettate a un’imposizione diversa a seconda che fossero detenute direttamente da persone fisiche, da società fiduciarie residenti oppure da persone giuridiche.

Aspetti procedurali
Poiché la decorrenza delle modifiche è fissata a partire dal periodo di imposta 2014, il contribuente, nel calcolo del secondo acconto (novembre 2014), utilizzando il metodo previsionale, potrà basarsi su una base imponibile più leggera (al netto delle attività finanziarie non più imponibili) e sottrarre quanto versato in occasione del primo acconto di giugno/luglio.
I contribuenti che hanno calcolato il primo anticipo tenendo conto esclusivamente delle attività ora non più imponibili, possono evitare di versare la seconda rata di acconto e, nel caso abbiano versato delle somme in precedenza, possono compensarle o chiederle a rimborso nella prima dichiarazione dei redditi che presenteranno. Infine, coloro che si avvalgono della scelta di versare in via previsionale solo il secondo acconto di novembre, potranno calcolare il dovuto esclusivamente utilizzando come base di calcolo le attività finanziaria ancora imponibili.


Fonte: Agenzia Entrate

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