È legittimo il recupero d’imposta nei confronti dell’amministratore “di fatto”, coautore della frode fiscale: la partecipazione all’illecito può essere desunta dalla trasmissione delle dichiarazioni.
Tale determinazione è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità dell’amministratore di fatto, correlata all’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative del sodalizio.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con ordinanza 22817 del 28 ottobre 2014.

Il fatto
Sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale, l’ente impositore ha individuato l’esistenza di un reticolato di associazioni-cartiere costituite al solo fine di frodare il fisco, attraverso indebiti crediti Iva, ritenute d’acconto, oneri deducibili e detraibili.
I conseguenti avvisi di accertamento per Iva, Irpeg e Irap, sono stati notificati all’amministratore di fatto di una delle associazioni in questione, insieme a un altro soggetto, che era anche stato l’ideatore del meccanismo fraudolento, le cui opposizioni hanno trovato accoglimento davanti la Commissione tributaria provinciale.

Il giudice regionale ha, però, sovvertito l’esito del primo giudicato, motivando che l’apertura della partita Iva delle associazioni facenti capo a un amministratore di fatto e l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, da parte dell’altro amministratore, costituivano stati preordinati al conseguimento degli scopi illeciti, sottesi alla creazione degli stessi organismi associativi ideati da uno degli amministratori per frodare il fisco.

Nel conseguente ricorso per cassazione, la contribuente accertata deduce che, a fronte delle contestazioni operate dall’ente impositore, non sarebbe risultato il compimento di alcuna attività negoziale o l’assunzione di obbligazioni verso terzi.

La decisione
Nel proprio controricorso, l’Amministrazione finanziaria ha eccepito che la censura della ricorrente muove dall’erroneo presupposto che la Commissione regionale abbia riconosciuto la diretta responsabilità della stessa nell’unica veste di amministratore di fatto dell’associazione, senza considerare che il giudice di appello ha, invece, evidenziato come le condotte a essa riferibili fossero dimostrative della sua diretta compartecipazione al disegno, voluto dall’ideatore, della creazione di associazioni al fine di realizzare indebiti vantaggi fiscali.

Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla Corte di cassazione, la quale, nel decidere la vertenza, rigetta il ricorso, affermando che l’operato del giudice di merito, confermativo dell’accertamento, non è né arbitrario né illogico, in quanto l’individuato ruolo di amministratore di fatto della ricorrente, oltreché di coautore delle violazioni di natura fiscale, è stato desunto da un complesso di elementi – legittimati dagli articoli 39, comma 2, lettera d), e 41, comma 2, Dpr 600/1973 – quali, in particolare:
il compimento di specifici atti del sodalizio (apertura della partita Iva e invio delle dichiarazioni) dimostrativi della comunanza di intenti con l’ideatore del meccanismo di creazione di associazioni volte a frodare il fisco
l’inconsistenza delle difese volte a inquadrare la trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali nell’ambito di un mero favore della ricorrente, in qualità di intermediaria, all’ideatore della frode
le numerose denunzie presentate dai rappresentanti legali delle associazioni coinvolte nella maxi frode fiscale nei confronti dell’amministratore, come coautrice delle violazioni perpetrate in loro danno.
In tal modo, la Commissione del riesame ha posto in risalto “elementi sintomatici”, rinvenienti dall’atto impostivo, del tutto idonei – spiega la Corte suprema – a sostenere l’esistenza del ruolo di amministratore di fatto della ricorrente e di coartefice dell’operazione illecita, a causa degli atti compiuti nell’interesse dell’associazione rappresentata, tanto più se si considera, ad esempio, che l’apertura della partita Iva – collegata alla presentazione delle dichiarazioni Iva – “costituisce senza dubbio l’elemento indispensabile per realizzare le appostazioni fittizie di crediti e di altri costi da poter utilizzare ai fini fiscali”.

Peraltro, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della corretta individuazione dell’amministratore di fatto, è sufficiente l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr Cassazione, nn. 1925/1999, 9795/1999, 6719/2008, 28819/2008 e 2586/2014).
Tanto più che l’apprezzamento del giudice di secondo grado sul ruolo di amministratore di fatto è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la determinazione fatta dal giudice del merito (cfr Cassazione, nn. 11936/2003, 15693/2004, 22901/2005 e 3538/2010).


Fonte: Agenzia Entrate

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