Le cessioni all’esportazione possono godere del regime di non imponibilità anche quando il bene esce dal territorio doganale dell’Unione europea dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla consegna del bene al cessionario non residente purché, ovviamente, sia opportunamente documentato il trasporto o la spedizione dello stesso al di fuori della Comunità.
Questo il nuovo orientamento emerso con la risoluzione 98/E del 10 novembre 2014.

In base a quanto previsto dalla normativa interna, le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente non sono assoggettate a Iva nel caso in cui i beni escono dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna allo stesso (articolo 8, primo comma, lettera b), Dpr 633/1972). Se non è provata l’esportazione o qualora la stessa avvenga oltre i 90 giorni dalla data di cessione della merce, il contribuente, per non incorrere nella sanzione pari al 50% del tributo (articolo 7, comma 1, Dlgs 471/1997), è tenuto a regolarizzare l’operazione versando l’imposta entro i successivi 30 giorni.

La Corte di giustizia della Ue, con la sentenza emessa il 19 dicembre 2013 (procedimento C-563/12), ha ritenuto che il termine di 90 giorni, ai fini della detassazione delle cessioni all’esportazione, non appare in contrasto con la direttiva comunitaria n. 2006/112/Ce; analogamente, risulta aderente al tessuto comunitario anche la procedura di regolarizzazione, da attuare, da parte del cedente nazionale, allo spirare del suddetto termine di 90 giorni, qualora non sia fornita la prova che il bene è uscito dal territorio nazionale.

Contestualmente, con tale decisione, è stata però ribadita la necessità di conciliare gli obiettivi di diritto interno degli Stati comunitari (tra i quali il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale) con gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa dell’Unione, ricorrendo a mezzi che arrechino a questi ultimi il minor pregiudizio possibile.

In forza di tale considerazione, l’indirizzo espresso dalla Corte, recepito con il documento di prassi emanato oggi dall’Amministrazione finanziaria, ha portato a estendere il beneficio della non imponibilità anche all’ipotesi in cui il bene sia stato esportato entro i 90 giorni ma il cedente ne acquisisca la prova dopo i 30 giorni previsti per la regolarizzazione e all’ipotesi in cui il bene esca dal territorio comunitario dopo i 90 giorni, sempre che, ovviamente, sia provata l’avvenuta esportazione.

Sarà anche possibile recuperare l’imposta versata nella procedura di regolarizzazione, attraverso l’emissione di una nota di variazione (articolo 26, secondo comma, Dpr 633/1972), entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, oppure tramite richiesta di rimborso, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (articolo 21 del Dlgs 546/1992).


Fonte: Agenzia Entrate

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