La precauzione posta in essere da alcuni contribuenti consistente nell’indicare nella dichiarazione dei redditi proventi ritenuti non soggetti all’imposizione in quanto esclusi, esenti o soggetti a tassazione separata, al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni amministrative (e, perfino, di quelle penali) per infedele dichiarazione, non preclude all’Amministrazione finanziaria l’emissione della cartella di pagamento e non dell’avviso di accertamento.

Il procedimento di liquidazione del tributo risultante dalla dichiarazione dei redditi, come noto, è previsto dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, il cui primo comma prevede che l'Amministrazione finanziaria - avvalendosi di procedure automatizzate - procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

La pronuncia della Cassazione n. 13467/2014 reputa che qualsivoglia elemento reddituale indicato dal contribuente nella sua dichiarazione rientri in tale ambito normativo forse (ma è nostra illazione) in forza anche di quanto previsto dal quarto comma del citato articolo, ove si dispone che i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

Invero, dovrebbe pure rilevarsi che i poteri amministrativi riconosciuti agli uffici finanziari ai fini delle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni sono – come parimenti noto – circoscritti nel secondo comma del citato articolo 36-bis per “a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta”.

Ulteriormente noto è che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere tale elencazione di natura tassativa, come ben rilevato, tra le tante, dalla pronuncia 17 dicembre 1994, n. 10859, in tema di imposte dirette, per giungere alla sentenza 27 giugno 2011, n. 14070, in materia di imposta sul valore aggiunto.
In tale ultima decisione del Supremo collegio, venne ben chiarito come la procedura dettata dall’articolo 60 del Dpr n. 633/1972 giustifica la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta dovuta sulla base di un controllo meramente cartolare della dichiarazione, ma non attribuisce all’ufficio il potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa.

La decisione della Cassazione in commento, sulla legittimità della liquidazione del tributo in base a qualsiasi elemento il contribuente abbia indicato in dichiarazione, risulta motivata in base al disposto dell’articolo 8 del Dpr n. 600/1973 ove si prevede che le dichiarazioni dei redditi devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle Finanze.
Tale constatazione ha permesso ai giudici di legittimità di escludere che il contribuente possa integrare il contenuto della dichiarazione con elementi o affermazioni contenuti in documenti separati, alla stessa allegati, “di tal che si frustrerebbe la stessa ratio sottesa alla norma, rendendosi di fatto impraticabile il controllo automatizzato”, e – “simmetricamente” – con l’effetto che l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di esaminare tale eventuale allegazione.

La precisazione della contribuente nella propria dichiarazione che la somma era stata indicata per “mero scrupolo”, tenuto conto che la stessa non costituiva reddito tassabile, è stata ritenuta irrilevante dalla pronuncia della Corte regolatrice del diritto in nota, risultando sufficiente la “possibilità per il contribuente di far valere l'errore in cui eventualmente sia incorso nella dichiarazione (sempre emendabile quale dichiarazione di scientia) contestando, con l'impugnazione dell'atto impositivo, gli aspetti sostanziali del rapporto, ovvero l'assoggettabilità a tassazione del reddito dichiarato, per mancanza dei relativi presupposti”.


Fonte: Agenzia Entrate

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