Nuova denominazione per i codici tributo “1133” e “1135”, dopo che il Dl 66/2014 ha reintrodotto l’opzione dell’imposta sostitutiva per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale al 30 giugno 2014. E’ quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/E del 6 novembre.
La possibilità dell’affrancamento di tali rendite era stata prevista, inizialmente, dal Dl 138/2011 (articolo 2, commi 29-34) relativamente ai valori posseduti alla data del 31 dicembre 2011.

Successivamente, il Dl 66/2014 ha reintrodotto tale chance: per evitare che la nuova aliquota del 26% da applicare ai redditi finanziari a partire dell’1 luglio 2014, incidesse sui redditi maturati antecedentemente a tale data, il medesimo decreto ha previsto la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20 per cento.

L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo. Due le modalità di esercizio dell’opzione, a seconda che il contribuente abbia scelto il regime dichiarativo o il regime del risparmio amministrato.

Per consentire il versamento delle imposte sostitutive, in linea con le disposizioni del Dl 66/2014, i codici tributo 1133 e 1135 sono così ridenominati:

“1133”: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo”
“1135”: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”.
I nuovi codici vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”.


Fonte: Agenzia Entrate

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