Con la risoluzione 101/E del 19 novembre, l’Amministrazione finanziaria interviene per fare chiarezza in merito alla corretta individuazione del sostituto di imposta in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi.
La normativa fiscale prevede, infatti, che a operare una ritenuta a titolo di imposta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o lussemburghesi storici (articolo 44, comma 1, lettera g, del Tuir), siano le società di gestione del risparmio che hanno istituito i fondi, la Sicav o la Sicaf (articolo 26-quinquies, comma 1, Dpr 600/1973).
Tale ritenuta deve essere operata sia sui proventi periodici sia su quelli, anche non periodici, erogati in costanza di partecipazione all’organismo, nonché su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi collocate nel territorio dello Stato, il ruolo di sostituti di imposta è rivestito dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.

In riferimento, in particolare, ai redditi derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari chiusi, per quanto riguarda i proventi periodici e gli altri proventi erogati per effetto del rimborso, anche parziale, delle quote e della liquidazione, il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione della ritenuta è l’emittente delle quote, ossia la Società di gestione del risparmio.
Analogamente, la Sgr, se incaricata dal contribuente alla cessione delle quote, ovvero l’intermediario che abbia ricevuto detto incarico, riveste il ruolo di sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale, anche nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso delle quote.

Qualora però la cessione avvenga senza l’intervento di tali soggetti, è il contribuente non esercente attività d’impresa - ha chiarito l’odierno documento di prassi - a dover autoliquidare l’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe applicato il sostituto d’imposta. Per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate, lo stesso dovrà invece compilare il quadro RT del modello Unico.
Tale ipotesi può verificarsi per le cessioni di quote nominative in cui la Sgr interviene soltanto per l’annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell’articolo 2022 del codice civile oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l’emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l’intervento e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all’estero.
In tal caso, la società di gestione del risparmio nell’ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l’intermediario collocatore, è tenuta a comunicare nel modello del sostituto d’imposta i dati relativi all’operazione di cessione. Tali informazioni devono essere fornite anche al soggetto cedente.

Il ruolo dell’intermediario resta infine fermo per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a mille euro per le quali è obbligatorio il suo intervento, dell’intermediario, come previsto dalla normativa antiriciclaggio, così come nell’ipotesi in cui sia il contribuente ad attribuire l’incarico alla cessione.


Fonte: Agenzia Entrate

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