Un socio accomandante di Sas, che non abbia mai svolto attività né di lavoro né di gestione all'interno della società, può accedere al regime dei nuovi minimi, mantenendo la partecipazione?

Tra i requisiti per accedere al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità è previsto il mancato esercizio nel triennio precedente di un’attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare (articolo 27, comma 2, lettera a), Dl 98/2011). Poiché il presupposto per l’esclusione è lo svolgimento effettivo di un’attività, nell’ipotesi di un socio accomandante che decida, successivamente, di intraprendere un’attività, sarà necessario riscontrare se nei tre anni precedenti lo stesso abbia svolto o meno un’attività di gestione all'interno della società, ovvero si sia limitato a conferire il solo capitale (circolare n. 17/2012). Tale preclusione opera invece a partire dal periodo di imposta in cui si inizia l’attività. Infatti, un contribuente che esercita un'attività individuale d'impresa o di lavoro autonomo e contemporaneamente, nello stesso periodo di imposta, partecipa a una società di persone o a un'associazione non può usufruire del regime dei minimi, anche se nel corso dell'anno dismette la partecipazione. Questo per evitare che redditi prodotti nello stesso periodo, dallo stesso soggetto e appartenenti alla stessa categoria (d'impresa o di lavoro autonomo), siano sottoposti a due differenti tassazioni: quella agevolata, per quanto riguarda l'esercizio individuale dell'attività d'impresa, e quella prevista dal Tuir per i redditi da partecipazione in società (risoluzione n. 146/2009).


Fonte: Agenzia Entrate

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