Quesito 
Con sentenza n. …/14, il Tribunale di … ha dichiarato, in accoglimento di
una domanda formulata ai sensi dell’articolo 1158 del codice civile, l’avvenuta
usucapione di alcuni beni immobili in favore di TIZIO, CAIA, SEMPRONIA.
In relazione all’acquisto effettuato, questi ultimi intenderebbero
beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’.
Tenuto conto, tuttavia, che nella sentenza e negli atti del procedimento
non sono state rese le dichiarazioni necessarie per fruire di dette agevolazioni, si
chiede di conoscere se il diritto di fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ resti
confermato e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità debbano essere
rese dagli interessati le predette dichiarazioni.
Il dubbio interpretativo sorge in quanto con la risoluzione 20 marzo 2012,
n. 25, l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi alla giurisprudenza della Suprema
Corte, ha chiarito che l’applicabilità delle agevolazioni in argomento resta
subordinata alla presenza delle condizioni che dovranno essere dedotte dagli
interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di
intervenuta usucapione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Gli istanti ritengono che sia possibile beneficiare delle agevolazioni
‘prima casa’, anche nel caso in cui le dichiarazioni non siano state rese nel corso
del procedimento.
In tale ipotesi, il contribuente potrà presentare un atto integrativo
contenente una dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b)
e c) della nota II - bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo
Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
L’interpellante rileva, infatti, che, con risoluzione 3 ottobre 2008, n. 370, è
stato precisato, con riferimento al caso in cui la dichiarazione del possesso dei
requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ non era stata
effettuata nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, che detta
dichiarazione poteva essere resa anche nelle more della registrazione del decreto
di trasferimento.
Negare tale possibilità, invece, nel caso di specie, riguardante una
sentenza dichiarativa di usucapione, comporterebbe di fatto una discriminazione
nei confronti dei soggetti che non hanno potuto rendere dette dichiarazioni nel
corso del procedimento.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico
dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), alla
nota II - bis prevede che “i provvedimenti che accertano l’acquisto per
usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui
beni medesimi sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’articolo 1
della Tariffa”.
Di fatto, tale norma equipara la tassazione delle sentenze che accertano
l’acquisto degli immobili per usucapione a quella degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di immobili, che sono assoggettati ad imposta di registro
in misura proporzionale.
Con risoluzione 20 marzo 2012, n. 25, questa Agenzia, nell’esaminare un
caso di acquisto di immobile per usucapione, ha precisato, in considerazione
dell’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14120 del
2010, che l’applicabilità delle agevolazioni ‘prima casa’ è subordinata alla
presenza delle condizioni previste dalle lettere a) b) e c) della nota II-bis
all’articolo 1 della Tariffa, che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto
introduttivo o nel corso del giudizio promosso per la dichiarazione di intervenuta
usucapione.
A parere della scrivente, tuttavia, i chiarimenti forniti con la richiamata
risoluzione devono essere coordinati con i principi già affermati da questa
amministrazione con riferimento alle ipotesi di agevolazioni ‘prima casa’
richieste in relazione a trasferimenti immobiliari disposti con atti giudiziari.
Come rilevato dal contribuente istante, infatti, con risoluzione 3 ottobre
2008, n. 370, questa Agenzia ha affermato che nel caso in cui il contribuente non
abbia richiesto le agevolazioni fiscali ‘prima casa’ nella domanda di
partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei
predetti requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di
trasferimento.

Con sentenza 4 ottobre 2006, n. 21379, la Corte di Cassazione ha, infatti,
precisato che il termine finale entro il quale il destinatario dell’agevolazione può
far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’ è
costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.
Tale principio trova conferma in diverse altre pronunce della
giurisprudenza di legittimità.
Ad esempio, con la sentenza 19 aprile 2013, n. 9569, la Corte di
Cassazione ha precisato che le manifestazioni di volontà di fruire delle
agevolazioni ‘prima casa’ “vanno dunque rese, attenendo ai presupposti
dell’agevolazione, anche, quando il contribuente intenda far valere il proprio
diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di
vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette
dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice
dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa
della proprietà del bene”.
Più di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare detto
principio anche con riferimento alla richiesta delle agevolazioni ‘prima casa’ per
un trasferimento di immobile effettuato con sentenza emessa ex articolo 2932 del
c.c. ( esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) avente natura
costitutiva (si veda la sentenza della Corte di Cassazione 3 febbraio 2014, n.
2261).
Anche con riferimento a tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“Le prescritte manifestazioni di volontà …vanno dunque rese, attenendo ai
presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il
proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in
sede di domanda ex art. 2932 c.c.; in tal caso le anzidette dichiarazioni
dovranno essere rese prima della registrazione della sentenza sostitutiva del
contratto non concluso….”.

A completamento di quanto detto, si evidenzia che proprio con riferimento
alle agevolazioni ‘prima casa’ (come disciplinate dall’articolo 16 del DL 20
maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243) relative ad
immobile acquisito per usucapione, l’amministrazione finanziaria con la circolare
16 ottobre 1997, n. 267, aveva avuto modo di affermare che “la richiesta di
agevolazione doveva essere contenuta, a pena di decadenza, nello stesso atto
ovvero nel caso in cui tale dichiarazione era stata omessa veniva consentito al
contribuente di conseguire il trattamento agevolato sulla prima casa, mediante
integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da
autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario,
stilata ed allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione”.
Coerentemente con i principi già affermati da questa amministrazione e
con le interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene, quindi,
con riferimento al quesito proposto con la presente istanza di interpello, che nel
caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’
non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento, i contribuenti
interessati potranno, comunque, beneficiare delle predette agevolazioni mediante
integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da
autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario,
da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione (cfr.
circolare 12 agosto 2005, n. 38).


Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n.90/E del 17/10/2014

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