La Corte di cassazione, con sentenza del 14 novembre 2014, n. 24322, ha stabilito che, nel caso di una società di persone estinta, il socio è tenuto ad accollarsi i debiti derivanti da imposte non versate al fisco, anche se non ha ricevuto alcun avviso bonario personalmente. Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di un'azienda di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione.

Il fatto
A seguito di cessazione dell’attività, il concessionario della riscossione aveva emesso, nell’aprile 2000, cartella di pagamento del debito d'imposta dichiarato ma non versato da una società in nome collettivo, relativo all'anno 1998, a carico di un ex socio della stessa.

A conferma della legittimità del recupero dei crediti erariali, la Commissione tributaria regionale convalidava il rigetto in primo grado del ricorso del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione motivando, in particolare, la legittimità della pretesa fiscale nei confronti del contribuente che, all'epoca, era socio “illimitatamente e solidalmente” responsabile; né l'estinzione della società aveva fatto venir meno tale responsabilità per le obbligazioni pregresse.
Aggiungeva il Collegio che, essendo l'appellante coobbligato per imposta evasa dalla Snc, non necessitava che la cartella fosse preceduta dalla preventiva notifica di atti d'accertamento né che l'invio del plico portasse una specifica relata di notifica. Inoltre, la cartella non richiedeva neppure un prodromico avviso bonario né una particolare motivazione oltre l'indicazione del tributo iscritto a ruolo, considerato che quest’ultimo era formato con procedura automatizzata, contenente tutti gli elementi atti alla difesa del contribuente (diciture “omesso o carente versamento”, “sanzione pecuniaria per omesso o carente versamento”, “interessi per omesso o carente versamento”, eccetera).

Il contribuente propone ricorso per cassazione eccependo, con una serie articolata di censure, insufficiente motivazione e violazione di legge per non essere tenuto a soddisfare la pretesa impositiva per effetto del suo recesso e della successiva estinzione della società.

La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del contribuente e stabilisce che nel caso di estinzione della Snc, essendo il debito del socio verso il fisco il medesimo debito tributario consolidatosi nei confronti dell’impresa dichiarante, l'Amministrazione finanziaria non procede ad alcuna attività nuova di liquidazione d'imposta e, dunque, non ha alcun dovere di notificare al socio coobbligato alcun avviso, neppure bonario.

A tal fine, nell’espungere i motivi pregiudiziali del ricorso, la Corte suprema rileva che la sentenza impugnata abbia assolto con sufficienza gli obblighi motivazionali, considerato che alla questione sollevata il giudice regionale ha dato specifiche risposte affermando:
la responsabilità diretta dell'ex socio per i debiti fiscali maturati prima del suo recesso (come previsto dagli articoli 2291 e 2293 del codice civile e 36 del Dpr 602/1973)
l’irrilevanza sulla coobbligazione solidale del socio dell'intervenuta estinzione della compagine sociale, come stabilito da ampia giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze 6734/2011 e 10584/2007).
Inoltre, è principio consolidato in materia quello secondo cui, a partire dal momento della cancellazione della Snc dal registro delle imprese (articolo 2312 cc), si verifica l'estinzione della società cancellata e ciò priva la società stessa della capacità giuridica e processuale (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'articolo 10 della legge fallimentare). Pertanto, i soci diventano successori dell’azienda e ogni pretesa deve essere indirizzata nei loro confronti (Cassazione, sentenze 6070/2013).

Infine, è sempre fermo nella giurisprudenza della Cassazione l’insegnamento secondo cui il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei componenti della società di persone rispetto alla responsabilità della Snc non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause (Cassazione, sentenze 20891/2008 e 19985/2013).

Nel concreto, la Corte suprema afferma che nel caso di specie, la cartella di pagamento conteneva i presupposti impositivi essenziali per consentire al ricorrente di verificare la correttezza della pretesa (dati anagrafici della società, titolo della riscossione, qualità dell’intimato, ruolo, imposta e accessori), come in effetti è avvenuto con l’impugnazione dell’atto.

Il giudice di legittimità aggiunge altresì che non occorreva la previa emissione dell’avviso bonario, non trattandosi di una nuova liquidazione d’imposta a suo carico, ma di un debito consolidato del socio nei confronti dell’azienda dichiarante. Ciò in quanto, l’emissione della cartella nei confronti del socio, a seguito di quella nei confronti dell’impresa, si configura come “strumentale” alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata riguardo al coobbligato uscendo dal perimetro delle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.



Fonte: Agenzia Entrate

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