QUESITO
 TIZIO e CAIO (di seguito, donanti) detenevano, alla data del 1° luglio 2011,
una quota di partecipazione nella società ALFA S.p.A. pari al 50 per cento ciascuno.
 I contribuenti, avvalendosi della disposizione di cui all’articolo 7, comma 2,
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, hanno rideterminato il valore di una quota pari al 20 per
cento della propria partecipazione effettuando i relativi adempimenti – redazione
della perizia giurata di stima e versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva
nella misura del 4 per cento – entro il 30 giugno 2012.

Direzione Centrale Normativa 2
 Successivamente, TIZIO e CAIO, che detenevano le medesime partecipazioni
alla data del 1° gennaio 2013, si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il
valore dell’intera quota di partecipazione detenuta a tale data – ai sensi dell’articolo
1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – effettuando i relativi
adempimenti entro il 30 giugno 2013.
 Nel mese di luglio 2013, TIZIO e CAIO hanno posto in essere una serie di
atti a titolo gratuito nei confronti dei rispettivi coniugi e figli con i quali hanno
trasferito agli stessi la proprietà di alcune quote di partecipazione e hanno attribuito
la nuda proprietà di altre.
 Contestualmente, i coniugi, che hanno ricevuto tali diritti, hanno trasferito a
loro volta a vario titolo (proprietà o nuda proprietà) gli stessi ai propri figli.
 I coniugi e i figli, che detenevano la proprietà delle quote, ovvero la nuda
proprietà o l’usufrutto sulle stesse, hanno rideterminato il valore delle
partecipazioni, ovvero i relativi diritti, alla data del 1° gennaio 2014.
Ciò posto, i donatari chiedono se, in sede di effettuazione dell’ultima
procedura di rideterminazione, possono scomputare l’imposta sostitutiva pagata dai
donanti in occasione delle rideterminazioni effettuate da questi ultimi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 I donatari ritengono di poter scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta
quella pagata dai donanti in occasione delle precedenti rideterminazioni. Lo
scomputo verrà eseguito, con le modalità previste dal decreto legge n. 70 del 2011,
fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva dovuta, assumendo la quota
proporzionalmente spettante dell’imposta sostitutiva medesima. 3

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1°
gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di
rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni (TUIR).
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il
contribuente era tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 2 o
del 4 per cento a seconda della natura (non qualificata o qualificata) della
partecipazione parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di
stima redatta da professionisti abilitati.
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha
fissato al 1° gennaio 2014 la data in cui deve essere verificato il possesso delle
partecipazioni e al 30 giugno 2014 il termine per porre in essere gli adempimenti
previsti.
Ciò premesso, al fine di verificare se l’imposta sostitutiva pagata dal donante
per effetto di procedure di rideterminazione del valore di partecipazioni non
negoziate possa essere scomputata dai donatari che intendono usufruire nuovamente
di tale procedura, è necessario preliminarmente esaminare le disposizioni contenute
nel comma 6 dell’articolo 68 del TUIR in merito alle modalità di determinazione dei
redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività
finanziarie ricevute in donazione. 4
Tale norma prevede che, ai fini della determinazione del costo fiscale, si
continua ad assumere il costo sostenuto dal donante aumentato dell’eventuale
imposta di donazione a carico del donatario. In sostanza, al fine di evitare salti di
imposta, il legislatore ha stabilito che si deve tener conto del costo che il donante
avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività
finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
Come precisato nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 e n. 52/E del 10
dicembre 2004, tale scelta è dettata da esigenze antielusive e, cioè, per evitare che la
donazione possa essere utilizzata come strumento per elevare artificiosamente il
costo della partecipazione o del titolo. Pertanto, in caso di donazione, il cedente deve
assumere lo stesso costo o valore di acquisto che poteva assumere il donante,
compreso quello rideterminato.
La finalità della norma è dunque quella di assicurare che il trasferimento
avvenga in regime di neutralità e continuità di valori. Tuttavia, essa non ha l’effetto
di sostituire l’intera posizione del donatario con quella del donante.
L’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, infatti, trattandosi di
un’imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della
partecipazione con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione
della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la
procedura di rideterminazione.
Inoltre, occorre evidenziare che l’articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto
legge n. 70 del 2011, che prevede lo scomputo dell’imposta in caso di successive
rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato dallo
stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti
rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell’imposta pagata
dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già pagata. 5
In conclusione si ritiene, quindi, che in caso di rideterminazione del costo di
acquisto della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2014, i donatari non
possano scomputare l’imposta sostitutiva corrisposta dai donanti.


Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n.91/E del 17/10/2014

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