Corretta esegesi compiuta dalla Corte di cassazione in ordine alla disciplina positiva dettata in merito alla corretta individuazione del soggetto delegato dal contribuente per rappresentarlo innanzi all’ufficio finanziario nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione il quale, come noto, è regolato dal Dlgs n. 218/1997.

La questione oggetto dell’intervento della Corte regolatrice del diritto (sentenza n. 16222/2014) concerne l’impugnazione di tre cartelle di pagamento, notificate alla società, al socio e al suo coniuge codichiarante, in relazione a maggiori tributi diretti derivanti da iscrizioni a ruolo emesse a seguito di accertamenti con adesione, i cui atti furono sottoscritti da un loro procuratore senza tuttavia che intervenisse un successivo pagamento delle imposte dovute ivi indicate.
A tal ultimo proposito, noto è che la giurisprudenza di legittimità ritenga non perfezionato tale procedimento di definizione degli accertamenti in assenza dell’integrale adempimento di quanto esposto nell’atto di accertamento con adesione o del pagamento della prima rata e del contestuale rilascio di garanzie per il pagamento delle restanti rate (si veda, sul punto, Cassazione 30 maggio 2012, n. 8628).

La condivisibile soluzione ermeneutica della pronuncia in rassegna in relazione alla legittimazione del soggetto delegato dal contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero gli sia stato consegnato un processo verbale di constatazione con esito positivo (per le ragione erariali, ovviamente) si fonda sulla piana lettura dell’articolo 7, comma 1-bis, del Dlgs n. 218/1997, ove si legge che il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall’articolo 63 del Dpr n. 600/1973.
A sua volta, la disposizione contenuta in tale articolo prevede che la procura alla rappresentanza - generale o limitata a alcune questioni - può essere conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma e, dal 2005, il legislatore ha esteso tale facoltà anche ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i) del Dlgs n. 545/1992.

Pertanto, risultano legittimati a rappresentare il contribuente nel procedimento di accertamento con adesione i ragionieri e i periti commerciali che hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie e amministrativo-contabili, coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili che hanno svolto per almeno cinque anni tali attività e coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

La contraria opinione proposta dalla difesa dei contribuenti, probabilmente volta a far ritenere infondato l’accertamento con adesione pure sottoscritto dal loro delegato (senza tenere conto, invero, che l’omesso perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione per effetto del mancato pagamento integrale di quanto ivi stabilito avrebbe determinato la definitività dell’accertamento per mancata sua impugnazione nei termini), risulta imperniata sulla necessità che il loro rappresentante sarebbe dovuto essere tra quelli abilitati alla difesa giudiziale.

A tal fine, secondo la difesa dei contribuenti, si sarebbe dovuto applicare l’articolo 12 del Dlgs n. 546/1992 sul giudizio innanzi alle commissioni tributarie, il quale abilita all’assistenza tecnica - se iscritti nei relativi albi professionali - gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché - sempre se iscritti nei relativi albi professionali - i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

Peraltro è da tenere conto come il cennato articolo 12 ammetta i soggetti indicati nell’articolo 63, comma 3, del Dpr n. 600/1973, ossia coloro iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere “limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG...”.


Fonte: Agenzia Entrate

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