L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 18 marzo 2013 n. 17, chiarisce che alla cessione di oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kw, deve essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10%, in quanto equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, alla cui cessione degli stessi si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Va detto che laddove in via precauzionale sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ex articolo 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, entro un anno dall’emissione dell’originario documento. Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l'imposta all'Erario (risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E).

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, ha ritenuto opportuno acquisire di nuovo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane in merito all’interpello ricevuto, e i chiarimenti forniti restano quindi in ogni caso subordinati all’effettivo inquadramento dei prodotti forniti dalla società istante nei codici della nomenclatura combinata della tariffa doganale ad uso integrata da NC 1507 a 1518, sulla base dell’esame delle caratteristiche dei prodotti compiuto dalla competente amministrazione doganale.

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