La normativa prevenzionistica, in quanto posta a tutela delle condizioni di lavoro, disciplina un ambito avente una rilevante e innegabile dimensione "sociale", il quale trova fondamento sia nella Costituzione italiana (artt. 32 e 41, comma 2) sia nel diritto comunitario. Per questa ragione la suddetta normativa ha natura pubblicistica, e come tale inderogabile. Non sussiste quindi alcuna possibilità di fondare contrattualmente, in forma pattizia, obblighi costitutivi di una posizione di garanzia a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: insomma non è consentita una logica di c.d. "contrattualizzazione" della sicurezza sul lavoro, se non per elevarne gli standard.
Premessa
La normativa prevenzionistica, in quanto posta a tutela delle condizioni di lavoro, disciplina un ambito avente una rilevante e innegabile dimensione ‘‘sociale’’, il quale trova fondamento sia nella Costituzione italiana (artt. 32 e 41, comma 2) sia nel diritto comunitario.
Per questa ragione la suddetta normativa ha natura pubblicistica, e come tale inderogabile. L’Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella determinazione 26 luglio 2006 n. 4, ebbe ad affermare che la sicurezza dei lavoratori (e - ci sia permesso di aggiungere - la loro salute) costituisce un «bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e in quanto tale sottratto alla disponibilita` di chiunque.»
Da questo principio, di carattere generale, ampiamente riconosciuto dal sistema normativo e giurisprudenziale, deriva l’inammissibilita` di ‘‘privatizzare’’ le esigenze di sicurezza e di salute. Cosı`, ad esempio, eventuali clausole contrattuali collegate ai documenti di valutazione dei rischi (DVR, PSC e POS), non possono modificare l’assetto tra i soggetti e le figure professionali come delineate in ciascuno degli statuti prevenzionistici definiti per legge; anzi, dette clausole di trasferimento soggettivo della responsabilita`, sono affette da nullita`, ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile, in quanto contrarie a norme imperative.
Non sussiste quindi alcuna possibilita` di fondare contrattualmente, In forma pattizia, obblighi costitutivi di una posizione di garanzia a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: Insomma non e` consentita una logica di c.d. ‘‘contrattualizzazione’’ della sicurezza sul lavoro.
Essendo i beni protetti di rilevanza sociale - come gia` detto - e a dimensione ultraindividuale (e per questo indisponibili e inappropriabili), deve essere rispettato il baricentro legale delle posizioni di garanzia predeterminate dalla legislazione prevenzionistica e di igiene del lavoro. Di regola tale predeterminazione avviene attraverso la Fissazione di obblighi imprescindibilmente connessi al possesso di una qualifica (datore di lavoro, dirigente, preposto, medico competente, progettista, committente, responsabile dei lavori, coordinatore ecc.).
La giurisprudenza da tempo ha Chiarito che eventuali clausole di trasferimento del rischio su soggetti diversi da quelli formalmente obbligati non hanno alcuna operativita`, giacche´ le norme di sicurezza sono di diritto pubblico e non possono essere derogate da patti privati.
Eventuali misure prevenzionistiche possono bensı` essere oggetto di previsione contrattuale e tradursi in specifiche clausole di un contratto (ad es. di appalto o di subappalto), ma solo in quanto producano l’effetto di innalzare il livello di sicurezza definito ex lege.


Fonte: IPSOA

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