Domanda
Ci sarebbero forse degli elementi ostativi per cui le parti, anche in forza dell'autonomia contrattuale sancita dall'articolo 1322 del Codice Civile, possano fare ricorso alle condizioni di resa disciplinate dagli Incoterms 2010 della CCI di Parigi anche nelle transazioni di compravendita interna(Italia)? Trattandosi, infatti, di norme di diritto privatistico e pattizio nulla dovrebbe ostare a tale fine, anzi il loro eventuale ricorso sarebbe a fortiori auspicabile soprattutto al fine di evitare dubbi e malintesi sia con riferimento agli oneri finanziari(obbligazioni del venditore e/o compratore a seconda del caso)e sia con riferimento ai relativi passaggi dei rischi connessi alla logistica.

Risposta
Gli Incoterms sono termini facoltativi, appartenenti al diritto pattizio e quindi non sono legge, ma una volta liberamente e autonomamente richiamati dalle parti (stante l'opportunamente citato art. 1322 C.C.) in contratto in luogo del diritto generale (artt. 1182 e 1510 del Codice), essi assumono forza di legge e vigore di norma cogente. Come tutti i patti e usi contrari, del resto. Nulla vieta, allora, che tra venditore e compratore si addivenga a una formulazione pattizia disciplinante una determinata materia (per esempio il trasporto, il passaggio di proprietà, il trasferimento del rischio, il pagamento, ecc.) qualora ritenuta più adatta alla fattispecie contingente e maggiormente aderente alle loro necessità e aspettative. È cosa nota, allora, che le parti di una compravendita domestica sono solite ricorrere, in materia di trasferimento della cosa, a formule vaghe, imprecise, vetuste, obsolete e pertanto pericolose come le sbiadite Porto Franco Porto Assegnato che tanta incertezza interpretativa e tanto male fanno quando si tratta di stabilire con esattezza chi - tra venditore e compratore - con il costo del trasporto debba sostenerne il rischio. Nella consegna/riconsegna delle merci, il fattore più importante non è il costo, ma il luogo e il momento del passaggio del rischio. Cosa questa (pur essendo l'indicazione principale) che non si evince dalle due citate formulazioni, per così dire, casarecce.

Ed ecco il ricorso a clausole e usi di piazza/porto che, in mano alle Camere di Commercio italiane o a pure abitudini locali, non sono precisi né aggiornati (secondo le moderne metodologie di trasporto combinato, intermodale, multimodale). Il fenomeno, sia chiaro, non è solo italiano ma si riscontra in molti Paesi europei (soprattutto ad alta tradizione mercantile) e per evitare l'inevitabile sequela di spiegazioni, auto-difese e motivazioni postume da parte di incauti e disinformati venditori e compratori alle prese con l'attribuzione della responsabilità di danni e avarie alle merci, si saluta con compiacimento l'opportunità (ma non è un obbligo) di adottare anche nelle operazioni domestiche, gli Incoterms® 2010, naturalmente con la vision di relazioni nazionali e non internazionali.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top