in caso di fuoriuscita dal regime dei nuovi minimi, ai fini iva si passa da un regime non iva con conseguente deducibilita dell'iva ai fini dell'imposta sui redditi 5%, al regime classico di detrazione di imposta da imposta. una circolare dell'AE regolamenta il passaggio indicando la necessità di calcolare il credito iva su alcuni acquisti tra questi le rimanenze di merce, come si addiviene al calcolo e come si andra ad indicare in contabilità ed in dichiarazione?? è solo extracontabile?? va indicato in comunicazione dati iva??

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 13/3/13 16:51

Occorre distinguere le rimanenza formatesi:

-in vigenza del regime dei contribuenti minimi;
-in un periodo d’imposta precedente all’entrata del regime in esame.
In merito alla prima è necessario analizzare le rimanenze nel caso in cui queste derivino da acquisti dedotti (e quindi pagati) ovvero non ancora saldati. Infatti, se da un lato, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto non costituiscono esistenze iniziali al momento della fuoriuscita, dall’altro, qualora non sia stato effettuato il relativo pagamento, le merci in rimanenza rileveranno come esistenze iniziali

Vi è, poi, il caso in cui si accede al regime dei minimi con un non trascurabile importo di rimanenze finali e, per scelta o per obbligo (come previsto dal D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) si fuoriesce dal regime agevolato con un ammontare di rimanenze finali relativi al periodo ante regime. In tal caso, infatti, la giacenza di merce costituirà nuovamente rimanenza iniziale del primo periodo successivo a quello nel corso del quale vigeva il regime dei minimi. Ne deriva che si applicheranno le ordinarie regole di competenza e dovrà essere effettuata la rettifica dell’IVA.

 
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