In base all’art. 39 del DPR n. 600 del 1973, è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente, ove la cessione o l’impiego in prestazioni d’opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto. Spetta difatti al contribuente fornire la specificazione appropriata per categorie omogenee di beni (v. Cass. n. 23950/2011). A tale principio risponde anche il caso di prestazioni sanitarie consistenti nella installazione di protesi dentarie, qualora dall’esame del registro degli acquisti appaia discrasia tra il numero di protesi dentarie commissionate (documentate tra gli acquisti) e il numero di quelle desumibili dalle prestazioni munite di ricevute fiscali. In proposito, ai fini della prova per presunzioni semplici, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (v. Cass. n. 1915/2008).

Sentenza n. 3777 del 15 febbraio 2013 (udienza 13 dicembre 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bognanni Salvatore – Est. Terrusi Francesco
Accertamento analitico-induttivo – Esame delle registrazioni di acquisti – Numero di operazioni fatturate – Compensi non dichiarati e non fatturati

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