Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu` vantaggiosa, il responsabile unico del procedimento puo` procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, anche da prima dell'entrata in vigore dell'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta il concorrente, per dimostrare la congruita` della propria offerta, puo` fornire giustificazioni anche su voci per le quali non sono stati richiesti chiarimenti.
In relazione ad una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu` vantaggiosa, l’Adunanza Plenaria, con la sentenza qui in esame, ha ritenuto sussistente in capo al responsabile unico del procedimento il potere di valutare l’anomalia dell’offerta, anche nel regime antecedente all’entrata in vigore - avvenuta, come noto, a giugno 2011 - dell’art. 121 («Offerte anomale») del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 («Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE’’»).
La valutazione dell’Adunanza Plenaria, infatti, e` stata effettuata in relazione ad una gara indetta con bando pubblicato il 25 agosto 2009, quindi poche settimane dopo l’entrata in vigore del D.L 18 luglio 2009, n. 78, «Provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102.
In particolare, ai fini che qui rilevano, occorre considerare che la gara d’appalto indetta ad agosto 2009 - oggetto dell’analisi dell’Adunanza Plenaria - e` soggetta alla disciplina dettata dall’art. 88 («Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse») del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), come appena modificato dall’art. 4-quater del D.L. n. 78/ 2009, in modo da prevedere espressamente la facolta` per il RUP di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, anche in relazione a gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu` vantaggiosa.
Per altro, l’Adunanza Plenaria sottolinea chiaramente la competenza e la centralita` del RUP nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, sia nel regime attualmente vigente, sia in quello previgente; e, a tal fine, effettua un accurato excursus sul succedersi delle norme - art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nella versione originaria del 2006; art. 88 cit., nella versione modificata da D.L. n. 78/ 2009; art. 121 del D.P.R. n. 107/2010 - in base alle quali si e` originato il contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario il suo intervento, con la sentenza qui in esame.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top