Domanda
L'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. Tale presupposto risulta chiaro se integrato con la norma che prevede l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali in capo ai Comuni della sopra specificata classe demografica. Un Comune, avendo fatto parte di Comunità Montana, ed avendo una popolazione di 3800 abitanti risulta ugualmente esonerato dall'obbligo di associare funzioni (L.R. Toscana 27-12-2011, n. 68, art. 55). Persiste, quindi, l'obbligo della centrale unica di committenza? Se si, è possibile adempiere attraverso la Convenzione (art. 30, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267) con un Comune limitrofo superiore a 5000 abitanti?

Risposta
Il comma 3-bis dell'art. 33, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 (Codice degli appalti) pone un obbligo, in capo ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, "di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture". Detto obbligo può essere assolto, in concreto, con diverse modalità:

1) nell'ambito delle Unioni dei Comuni, se esistenti;

2) costituendo un apposito accordo consortile;

3) "attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento", tra i quali la legge annovera - a titolo esemplificativo ("ivi comprese") - le convenzioni di cui all'art. 26, L. 23-12-1999, n. 488 (relative a servizi e forniture) ed il mercato elettronico della P.A. di cui all'art. 328, D.P.R. 05-10-2010, n. 207.

Invero, il fatto che l'art. 55, L.R. Toscana 27-12-2011, n. 68 non annoveri il Comune richiedente nelle categorie di Comuni obbligati ad associare le funzioni fondamentali, non sembra incidere sulla vigenza dell'obbligo testé descritto, che risponde ad una ratio ben precisa.

Riguardo alle modalità di assolvimento dell'obbligo, si rimanda all'elencazione suesposta. La procedura di cui all'art. 30, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 (T.U.E.L.) non è richiamata dall'art. 33 del Codice degli Appalti; pertanto, in un'ottica prudenziale ed in attesa di indicazione applicative da giurisprudenza e prassi, si consiglia di attenersi alla lettera della norma.


Fonte: IPSOA

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