Il funzionamento dell'assemblea ha formato oggetto di molteplici interventi da parte della riforma, a cominciare dall'aumento delle attribuzioni. Cambiano sia il contenuto che le modalita' di invio dell'avviso di convocazione, con la possibilita' di fissare più riunioni consecutive con un' unica comunicazione. Si modificano le maggioranze per validamente costituirsi e per deliberare ed anche il diritto di esprimere il voto e di farsi rappresentare viene meglio regolamentato. Le delibere irregolarmente assunte possono essere impugnate anche dall'astenuto.
L’assemblea del condominio è l’organo di autogoverno dei condomini e serve a disciplinare l’uso dei servizi e delle cose comuni.
È organo decisionale del condominio e rappresenta la suprema volontà dei condomini, caratterizzata quest’ultima per essere una volontà comune e collegiale e quindi distinta ed autonoma da quella dei singoli partecipanti.
L’assemblea può definirsi come una riunione di persone finalizzata alla discussione di questioni di interesse comune, con precise competenze che si individuano nelle tematiche relative alla gestione ed alla manutenzione delle parti comuni.
Essa generalmente esprime la propria volontà mediante deliberazioni che vengono riportate in apposito verbale da trascrivere, secondo quanto previsto dall’art. 1136, ultimo comma, cod. civ. nuovo testo, nel registro tenuto dall’amministratore: trattasi del registro dei verbali delle assemblee menzionato dall’art. 1130, comma 1, n. 7, cod. civ. la cui cura è assurta a rango di specifico obbligo in capo all’amministratore sanzionabile, in caso di sua inosservanza, con la revoca secondo il meccanismo del disposto dell’art. 1129, comma 12, n. 7, cod. civ. nuovo testo.


Fonte: IPSOA

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