Domanda
Detrazione spese ristrutturazioni 50% su intervento iniziato nel 2012 e non ancora terminato. Il contribuente si accorge ora di non aver inviato preventiva comunicazione all'Asl, poichè hanno lavorato più imprese nel cantiere. E' sanabile l'omissione procedendo ora all'invio tardivo della raccomandata all'Asl e al pagamento di 258 euro previsto per la remissione in bonis (circ. 38/E del 2012)?

Risposta
Con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, emanato a seguito dell'abolizione dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara, per fruire della detrazione Irpef sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio, è stato disposto che i soggetti che beneficiano dell'agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta dell'ufficio, alcuni documenti.

Tra questi, è elencata la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

Pertanto, è confermata la comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio, mediante lettera raccomandata A.R., della data di inizio dei lavori stessi, della loro ubicazione, della natura delle opere, del committente e dell'impresa esecutrice.

A tale proposito, si evidenzia che la comunicazione non è prevista nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non ne prevedono l'obbligo. In altre parole, l'obbligo scatta solo se previsto dagli art. 99 e 99 D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e sempre stando a tali disposizioni, la sua mancanza determina la sospensione dell'efficacia dei titoli abilitativi.

Così come ribadito nella circolare 11 maggio 1998, n. 121/E, l'omissione della preventiva comunicazione alla Asl, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale vigente.

L'adempimento, in definitiva, pur avendo una validità di carattere fiscale (la sua omissione determina la decadenza dalla detrazione), trae origine (ed è regolamentato) da norme extra-fiscali.

Partendo da tale presupposto, sembrerebbe (in mancanza di posizioni ufficiali in merito) difficile far rientrare tale inadempienza tra quelle sanabili con la c.d. "remissione in bonis" ex art. 2 D.L. n. 16/2012.

Nella circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i casi in cui è possibile utilizzare la nuova disposizione sono quattro e vengono dettagliatamente riportati nei primi quattro commi dell'art. 2 D.L. n. 16/2012.

In particolare, è possibile:

- fruire di benefici di natura fiscale o accedere a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente, si tratta della c.d. "remissione in bonis" (comma 1);

- far salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (comma 2);

- in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi derivante dal consolidato, non perdere l'efficacia della cessione stessa, in casi di mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto (comma 3);

- far salva l'efficacia giuridica dell'eventuale cessione, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, di eccedenze utilizzabili in compensazione realizzata in mancanza dell'indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione (comma 3-bis).

La sanatoria, però, riguarda adempimenti fiscali, mentre la comunicazione preliminare all'Asl, come detto sopra, non lo è anche se la sua mancata trasmissione fa perdere i benefici fiscali.

In altre parole, sempre che non intervenga una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate di diverso tenore, tenendo solamente conto della natura dell'adempimento dovrebbe escludersi la possibilità di sanarlo, ai fini fiscali, ricorrendo alla remissione in bonis.


Fonte: IPSOA

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