Domanda
Buongiorno, volevo chiedere il vostro parere in merito alla corretta procedura contabile da adottare da parte di un venditore al dettaglio che si è affiliato a uno dei tanti circuiti delle cd "smart Box". Il contratto stipulato con l'emittente delle "Smart Box" prevede l'obbligo da parte del dettagliante di imputare a pagamento totale o parziale della merce venduta al cliente il valore facciale dello specifico voucher contenuto nella "Smart Box". L'importo facciale di tale voucher verrà successivamente rimborsato dal soggetto emittente. La procedura contabile proposta dai consulenti dell'emittente prevede l'emissione mensile all'emittente di una fattura per un importo complessivo pari alla somma dei valori facciali dei diversi voucher presentati al venditore. L'importo dell'Iva da addebitare all'emittente verrebbe individuato tramite il metodo dello scorporo di cui all'articolo 27, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 dal valore facciale dei voucher stessi. A seguito di tale procedura al momento della vendita dei beni al consumatore finale il venditore dovrebbe emettere un documento non fiscalmente rilevante ove la merce acquistata abbia un prezzo di vendita pari al valore nominale e, ove il prezzo di vendita risulti superiore al valore nominale del voucher, uno scontrino/fattura con addebito della relativa Iva solamente in ragione del corrispettivo non coperto dal valore facciale. La procedura sopra evidenziata mi lascia particolarmente dubbioso e gradirei, pertanto, ricevere il vostro parere a riguardo.

Risposta
La fattispecie in oggetto è stata oggetto di un apposito intervento da parte dell'Agenzia delle entrate tramite la risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21. In tale risoluzione l'Agenzia delle entrate ha esteso alla categoria dei buoni acquisto o regalo, tra cui si ritiene rientri a pieno titolo anche la casistica in oggetto, le considerazioni a suo tempo effettuate dall'Amministrazione finanziaria in merito ai cd buoni benzina tramite le circolari 1° agosto 1974 n. 502598 e 9 agosto 1976, n. 27.

In forza di tale assimilazione i voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi devono essere considerati quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice Civile e non, invece, quali titoli rappresentativi di merce, cosa che, invece, accadrebbe ove venisse utilizzata la procedura evidenziata nel quesito proposto.

La circolazione del buono, pertanto, non comporta un'anticipazione della cessione del bene e non assume, pertanto, rilevanza ai fini Iva. Tale conclusione appare, inoltre, ulteriormente ribadita dalla fattispecie propria della Smart Box che, prevedendo la possibilità per il consumatore di scegliere il bene da acquistare tra una moltitudine di beni/servizi, renderebbe comunque impossibile l'individuazione a priori del bene oggetto di cessione.

Il voucher contenuto nella Smart Box, pertanto, deve essere considerato dal singolo venditore quale una diversa modalità di pagamento da parte del cliente dell'intero prezzo di vendita del bene o servizio acquistato.

Al momento della vendita del bene, quindi, il venditore è tenuto ad emettere nei confronti del cliente che ha presentato il voucher, scontrino/fattura con riferimento all'intero corrispettivo di vendita, con conseguente addebito dell'Iva sull'intera base imponibile, prescindendo dal fatto che parte del corrispettivo verrà pagato successivamente dall'emittente del voucher.

Il successivo rimborso da parte della società emittente del valore facciale del voucher costituisce, invece, un'operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera A) del D.P.R. n. 633/1972 ( cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro), come appositamente evidenziato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 21/2011 citata.

Dal punto di vista contabile, pertanto, il venditore registrerà:

- in avere di CE il corrispettivo di vendita al netto dell'Iva;

- in avere di SP l'Iva a debito relativa al corrispettivo di vendita;

- in dare di SP il credito verso l'emittente del voucher, ove lo stesso copra l'intero prezzo di vendita (corrispettivo + Iva). In caso di copertura parziale, la differenza pagata dall'acquirente verrà contabilizzata nel conto della cassa/banca a seconda della modalità di pagamento adottata;

- al momento del rimborso del voucher da parte dell'emittente, richiesto dal venditore tramite un apposito documento non rilevante ai fini Iva, si procederà a stornare il relativo conto di credito e a movimentare il conto di banca.

Si evidenzia che, ove l'emittente richieda al venditore la corresponsione di una commissione per l'incremento del giro d'affari conseguente all'emissione delle Smart Box, tale commissione dovrà essere fatturata e assoggetta ad Iva, come peraltro specificatamente evidenziato nella risoluzione n. 21/2011 citata.

La commissione costituirà, invece, un costo dell'esercizio.


Fonte: IPSOA

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