In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non basta una decisione del giudice di merito, fondata sull’apodittico assunto di difficoltà di interpretazione, a esentare il contribuente dal pagamento delle sanzioni irrogate. Spetta al giudice tributario, infatti, rilevare l’incertezza normativa oggettiva anche attraverso la valutazione e l’accertamento di fatti indice, determinanti un risultato equivoco e incerto nell’interpretazione delle norme tributarie e, quindi, giustificativi della violazione da parte del contribuente.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza n. 6189del 12 marzo.

I fatti
La Commissione tributaria regionale di Firenze, pur avendo accolto l’appello della Regione Toscana e confermato l’avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni con il quale veniva recuperata la differenza del tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi (quarto trimestre dell’anno 2005), derivante dall’omessa applicazione della maggiore aliquota fissata da una legge regionale (articolo 30-bis, comma 2, legge 25/1998), tuttavia, ha annullato l’atto nella parte relativa alle sanzioni irrogate.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno motivato la decisione dichiarando di propendere “per la non applicazione delle sanzioni, stante la obiettiva difficoltà di interpretazione della norma, che può provocare errori di interpretazione anche in buona fede”.

La Regione ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione dell’articolo 8 del Dlgs 546/1992 e ritenendo che il testo normativo della legge regionale fosse pienamente interpretabile sia per la “sua chiara lettera”, sia perché la stessa Regione aveva inviato una circolare alle società gerenti delle discariche per richiamare ed esplicare il contenuto del provvedimento normativo.

La Corte ha accolto il ricorso e ha affermato che “l’incertezza normativa oggettiva tributaria è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito…”.

Osservazioni
La Cassazione, dopo aver verificato che l’incertezza normativa oggettiva è meramente asserita nella motivazione della sentenza di secondo grado, ha ribadito i principi di legittimità affermati con riferimento all’articolo 8 del Dlgs 546/1992 (Cassazione, sentenze 19638/2009, 7765/2008 e 24670/2007). In generale, cioè:
non sono dovute sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva
tale incertezza deriva dal risultato equivoco che emerge a seguito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto delle norme tributarie
il suddetto procedimento interpretativo deve essere accertato e valutato dal giudice, anche di legittimità.
In particolare, la Corte ha precisato le caratteristiche dell’incertezza sulla norma tributaria che il giudice deve riscontare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, per giustificare l’annullamento della parte dell’atto con cui vengono irrogate le sanzioni. L’incertezza, quindi:
è oggettiva nel senso che, esistendo in sé ed essendo rapportabile solo all’ordinamento giuridico cui appartiene la norma da interpretare, opera nei confronti di tutti, a prescindere sia delle condizioni soggettive di un singolo soggetto, sia delle condizioni soggettive di una classe di soggetti, cioè di una categoria (Cassazione, sentenza 20872/2010)
è rilevante in sé, in quanto esprimendo l’impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa delle norme, richiede il conseguente e necessario intervento autoritativo del giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cassazione, sentenza 2339/2013)
ha il suo fondamento non già nell’ignoranza giustificata, bensì nell’impossibilità di pervenire alla conoscenza sicura della norma tributaria (Cassazione, sentenza 22553/2010)
si caratterizza per una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo (enucleati a titolo esemplificativo e non esaustivo: nella difficoltà di individuare le disposizioni normative, per il difetto di esplicite previsioni di legge; nella difficoltà di confezionare la formula dichiarativa della norma giuridica o di determinare il significato della formula dichiarativa individuata; nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; nell’assenza di precedenti giurisprudenziali; nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, con richiesta, da parte dei giudici, di un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale; nella presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale; nel contrasto tra prassi amministrativa e pronunce giurisprudenziali; nel contrasto tra opinioni dottrinali; nell’adozione di norme d’interpretazione autentica o meramente esplicative di una norma implicita preesistente) (Cassazione, ordinanze 6189/2013 e 13018/2012)
richiede che i suddetti “fatti indice” siano accertati, esaminati e inseriti in procedimenti interpretativi che, anche se compiuti con metodo corretto, portino comunque a risultati tra loro contrastanti e incompatibili (procedimenti riservati in via esclusiva all’organo giudiziario) (Cassazione, sentenza 8825/2012)
comporta, infine, che i risultati interpretativi siano indicati dalla parte che se ne vuole avvalere, in quanto costituiscono requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione (Cassazione, sentenza 7765/2008).
Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte suprema ha osservato la totale mancanza dell’indicazione, dell’accertamento e della valutazione di qualsiasi “fatto indice”, relativo all’incertezza normativa oggettiva, sia da parte del contribuente nel corso del giudizio di merito, sia da parte delle Commissioni tributarie nelle motivazioni delle loro sentenze.
Di conseguenza, tale mancanza ha condotto i giudici di legittimità a confermare l’atto anche per la parte relativa alle sanzioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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