Domanda
Buongiorno, accingendoci a chiudere il bilancio d'esercizio 2012 della nostra società di capitali ci vorremmo avvalere della possibilità di provvedere allo stralcio dei (numerosi) crediti di esiguo valore iscritti e per i quali non nutriamo più speranze di incasso. Avremmo pertanto la necessità di sapere come procedere e, soprattutto, quale sia la documentazione da tenere agli atti ai fini del rispetto della normativa.

Risposta
Con una recente normativa è stata introdotta la facoltà di procedere con maggiore facilità allo stralcio dei crediti di modesta entità (art. 33, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. "decreto crescita", convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012). Attraverso tale intervento normativo è stato modificato l'art. 101, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.). Si evidenzia che l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2012 è quello di prima applicazione di tale norma.

In base alla nuova disposizione le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti. Nello specifico, la novità prevede la deduzione automatica delle perdite su somme non riscosse fino a 5.000 euro per le grandi imprese (volume d'affari o ricavi oltre 100 milioni euro) e di 2.500 euro per le altre, dopo che sia trascorso un periodo di sei mesi dal termine previsto per il pagamento da parte del debitore: in tali casi si possono sempre riscontrare gli elementi certi e precisi necessari alla deducibilità delle perdite conseguite.

Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto: nella maggior parte dei casi il termine per la prescrizione ordinaria è di dieci anni, anche se vi sono fattispecie nelle quali il termine è inferiore.

Per quel che riguarda l'applicazione del limite quantitativo si deve fare riferimento non tanto al singolo credito o alla sommatoria di tutti i singoli crediti nei confronti del medesimo creditore, quanto piuttosto all'insieme dei crediti che derivano da un medesimo rapporto giuridico. Pertanto, in presenza di contratti diversi l'eventuale superamento delle soglie consentite dovrebbe essere valutato per singolo contratto.

La disposizione introdotta dal decreto crescita ha il pregio di avere fatto chiarezza quantificando in maniera univoca il "modesto importo" in virtù del quale la deduzione delle perdite su crediti di ridotta entità non necessita di prove formali rigorose: nei casi in cui il credito non superi i citati limiti è quindi lo stesso importo ridotto dei crediti a sconsigliare le aziende ad intraprendere antieconomiche azioni di recupero e la perdita sarà deducibile senza necessità di dovere comprovare analiticamente con effettiva documentazione il mancato realizzo ed il carattere definitivo della perdita (risoluzione 6 agosto 1976, prot. n. 124).


Fonte: IPSOA

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