Come rispettare il cosiddetto “impegno Deggendorf”. L’articolo 46 della legge 234/2012 riafferma, ampliandone la portata, il divieto, già introdotto nel nostro ordinamento fin dal 2006, di concedere benefici rientranti nella nozione di “aiuto di Stato” in favore di imprese che non abbiano ancora restituito eventuali altri aiuti di Stato, illegali o incompatibili, per i quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero. Al fine di contrastare il fenomeno della mancata o ritardata esecuzione delle decisioni di incompatibilità di alcuni aiuti di Stato adottate dalla Commissione europea, in applicazione di un principio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del Tribunale di primo grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), la stessa Commissione europea, nel corso del 2006, aveva cominciato a chiedere agli Stati membri di assumere l’“impegno Deggendorf”, ovvero di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrassero fra coloro che avevano ricevuto e, successivamente, non restituito determinati aiuti, dichiarati incompatibili dalla Commissione e per i quali la stessa avesse ordinato il recupero.

Per garantire il rispetto di tale impegno e per consentire, allo stesso tempo, che alle imprese non fosse impedito di fruire dei nuovi aiuti, nella Finanziaria 2007 fu introdotta un’apposita norma (articolo 1, comma 1223, della legge 296/2006) che imponeva, in via generale, ai destinatari di nuovi aiuti, l’obbligo di autocertificare, prima di fruirne, di non rientrare tra coloro che dovevano ancora restituire precedenti aiuti di Stato dichiarati incompatibili.
Tale obbligo è stato, poi, trasfuso (dall’articolo 6 della legge 34/2008) nella cosiddetta “legge comunitaria” (la 11/2005) con l’inserimento dell’articolo 16-bis.

Ora, con la previsione dell’articolo 46 della legge in esame (che ha disposto l’abrogazione della legge 11/2005), viene ribadito il generale divieto, nei confronti delle imprese (comma 1), di beneficiare di nuovi aiuti se non sono in regola con l’eventuale obbligo di restituirne altri, ma specularmente viene sancito l’obbligo, in capo alle amministrazioni che concedono aiuti di Stato, di verificare (comma 2) l’effettività del rispetto di tale divieto, nonché di fornire (comma 3) le informazioni e i dati necessari a tali verifiche alle amministrazioni che ne facciano richiesta.
Infine, l’autocertificazione, precedentemente utilizzata come unico strumento di attuazione del cosiddetto “impegno Deggendorf”, costituisce ora solo un’opzione. Come precisato al comma 4 dell’articolo 46, infatti, qualora la verifica da parte delle amministrazioni sia effettuata mediante l’acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

Aiuti di Stato per calamità naturali
L’articolo 47, dedicato agli aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, codifica, in maniera puntuale e organica, le regole riguardanti le condizioni e i criteri da utilizzare nella concessione di aiuti correlati a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, con i quali il territorio italiano ha di frequente “costretto” le autorità pubbliche a “fare i conti”, a causa dei ricorrenti eventi tellurici e alluvionali.

In materia di aiuti per calamità naturali, al di là della previsione nel Trattato, non esiste, in realtà, a livello comunitario, una disciplina ad hoc applicabile a tutti i settori, ma solo due particolari discipline applicabili rispettivamente al settore dell’agricoltura (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al settore agricolo, in GUUE C 319/2006) e al settore della pesca e dell’acquacoltura (Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in GUUE C 84/2008).

Particolarmente interessante è quanto affermato dalla Commissione nei predetti orientamenti al settore Agricoltura, laddove raccomanda agli Stati membri di “elaborare per tempo regimi di aiuti che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l’autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno bisogno”.

In piena adesione a tale monito, di fatto, il legislatore italiano, nel codificare con l’articolo 47, le linee guida per la concessione di aiuti di Stato per calamità ed eventi eccezionali, ha introdotto nell’ordinamento un vero e proprio quadro di riferimento per l’introduzione di “regime di aiuti” per calamità, da sottoporre preventivamente all’esame di compatibilità da parte dell’esecutivo comunitario, in modo che sia applicabile, una volta autorizzato, al verificarsi di ogni evento classificabile come “calamità naturale” o “evento eccezionale”. Ciò, con l’obiettivo di garantire la puntuale osservanza di tutte le condizioni di cui la Commissione europea richiede il rispetto, in sede di esame di compatibilità dei regimi di aiuto erogabili in tali casi.
Di fatto, ogni qual volta le autorità statali o regionali vorranno concedere aiuti di Stato per calamità naturali, sia amministrativamente sia attraverso interventi normativi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nell’articolo 47 e nel regolamento attuativo da emanare, non sarà necessario, per l’amministrazione competente, procedere a ulteriori notifiche e autorizzazioni.

Il comma 1, in particolare, indica quattro condizioni al ricorrere delle quali è ammessa la concessione, anche sotto forma di agevolazione fiscale, di aiuti pubblici a soggetti che esercitano un’attività economica, “nei limiti del cento per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza”.
L’espresso richiamo, alla fine del comma 1, delle “somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza”, sembrerebbe precisare che, ai fini del rispetto del limite relativo al “danno subito”, sono da inserire, nel calcolo complessivo degli aiuti concessi per calamità, anche le misure di aiuto collegate alla riduzione dei versamenti dovuti dalle imprese a titolo di tributi, contributi e premi assicurativi nel periodo di vigenza dello “stato di emergenza”.

Di seguito, sintetizziamo le condizioni da osservare per la concessione degli aiuti per calamità naturali:

l’area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica deve rientrare fra quelle per le quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”, ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge 225/1992
la prova che il danno, nelle sue componenti di “danno emergente” e di “lucro cessante”, è conseguenza diretta dell’evento calamitoso
gli importi degli aiuti pubblici concessi da qualsiasi autorità – sia di livello statale sia regionale o locale – non devono superare complessivamente l’ammontare del danno subito
l’aiuto pubblico, cumulato con eventuali “risarcimenti” del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non deve superare complessivamente l’ammontare del danno subito, maggiorato dell’importo dell’eventuale premio assicurativo pagato per l’anno in corso.

Le modalità di attuazione delle disposizioni per la concessione di aiuti pubblici di tale fattispecie, sono disciplinate, in base al comma 2 dell’articolo 47, con decreto del presidente della Repubblica, di natura regolamentare (adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 400/1988), su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per gli Affari europei, di concerto con il ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport e con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’efficacia del decreto è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea. In attesa dell’adozione di tale decreto, il comma 3 precisa che la concessione di eventuali aiuti pubblici è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per ogni concessione di altri aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfue, “al di fuori” della disciplina precedentemente descritta (comma 4).
Come a dire che gli aiuti per calamità, che non rispettino in pieno le condizioni previste dal regime di aiuti recato dall’articolo 47, saranno comunque soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il comma 5, infine, esclude il settore agricolo dall’applicazione della disciplina in esame.


Fonte: Agenzia Entrate

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