L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento nei successivi venti giorni delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia. L’art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (nella formulazione pro tempore, antecedente alla modifica recata dal DL n. 98 del 2011), rubricato “Perfezionamento della definizione”, dispone espressamente che la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2. Pertanto, in caso di adempimento rateale, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia rappresentano il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681 del 2009).

Sentenza n. 8628 del 30 maggio 2012 (udienza 12 aprile 2012)
Cassazione Civile, Sez. V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna Concetta
Accertamento con adesione – Pagamento rateale – Condizioni – Versamento della prima rata e prestazione di garanzia – Omissione – Inefficacia della definizione

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