Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno, in sostituzione di quello emanato lo scorso 14 febbraio, è stata data attuazione ai commi da 6 a 22 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (“Salva Italia”). Il provvedimento tiene conto, infatti, delle modifiche apportate alla disposizione in commento dall’articolo 8, comma 16, del decreto legge n. 16/2012, rivedendo il precedente atto direttoriale sulle imposte dovute sulle attività finanziarie oggetto di emersione.

Imposta di bollo speciale e imposta straordinaria sulle attività rimpatriate
Le attività finanziarie che sono state oggetto delle operazioni di emersione (articolo 13-bis del Dl n. 78/2009 e articoli 12 e 15 del Dl n. 350/2001 - “scudo fiscale”) attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) sono soggette a un’imposta di bollo speciale qualora ancora detenute in regime di riservatezza, e a un’imposta straordinaria, una tantum, sui prelievi effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011.

Per entrambe le imposte sono tenuti al versamento gli intermediari individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del Dl n. 350/2001, presso i quali sono detenuti i rapporti segretati alla data di riferimento o presso i quali sono stati effettuati i prelievi.

L’imposta di bollo speciale è dovuta per il periodo di imposta 2011, nella misura del 10 per mille, qualora il contribuente deteneva attività finanziarie in rapporti aventi ancora il regime di segretazione alla data del 6 dicembre 2011. Per il periodo di imposta 2012, l’aliquota è del 13,5 per mille e, a regime, è fissata al 4 per mille.
Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta è costituito dalla detenzione delle suddette attività finanziarie in regime di riservatezza; tuttavia, il valore su cui calcolare l’imposta è quello rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o alla data in cui si perde tale regime. In quest’ultimo caso, l’imposta è dovuta sul valore delle attività in proporzione al periodo di tempo in cui si è usufruito della riservatezza.

Il provvedimento prevede che l’esibizione della dichiarazione riservata in sede controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria costituisce perdita del regime di riservatezza: in tale ipotesi, l’imposta è dovuta fino alla data di esibizione della stessa.
Al riguardo si sottolinea che, se tale fattispecie si è verificata nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, venendo meno la segretazione, si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta straordinaria, trattandosi di una ipotesi assimilabile al prelievo.

Quest’ultima è dovuta per il solo periodo di imposta 2011. L’ambito di applicazione dell’imposta è limitato ai prelievi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011.

Base imponibile e versamento delle imposte
La base imponibile delle imposte è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, qualora diverse dal denaro, come risulta dalle rendicontazioni che gli intermediari sono obbligati a predisporre in base a disposizioni di legge.
Si ricorre al valore nominale o al valore di rimborso, qualora non sia disponibile il valore di mercato, o al valore di acquisto, in assenza del valore nominale e di rimborso.
La data di riferimento per la rilevazione di tali valori è, per il primo anno di applicazione, il 6 dicembre 2011 per l’imposta di bollo speciale, mentre per l’imposta straordinaria è la data del prelievo. Ad esempio, se il contribuente ha prelevato 200 euro in data 1 marzo 2011, su tale importo è dovuta l’imposta straordinaria, mentre l’imposta di bollo speciale deve essere versata con riferimento al valore delle attività che, alla data del 6 dicembre 2011, sono eventualmente detenute ancora in regime di riservatezza. Tuttavia, se in data 6 dicembre è stato prelevato o dismesso tutto, è dovuta la sola imposta straordinaria.
Per gli anni successivi al 2011, la data di riferimento in cui assumere il valore delle attività finanziarie è il 31 dicembre o, se antecedente, la data di perdita del regime di riservatezza. Ad esempio, se il contribuente preleva 300 euro in data 1 luglio 2012, l’imposta di bollo speciale è dovuta su tale valore pro rata temporis. Se al 31 dicembre il conto usufruisce ancora della segretazione, in quanto si trattava di un prelievo parziale, sarà dovuta anche l’imposta di bollo speciale sul valore risultante a tale data.

L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria pagata sulle comunicazioni relative ai conti correnti e libretti di risparmio nonché a quella dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito (commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, allegato A, parte prima, del Dpr n. 642/1972).

Il versamento deve essere effettuato entro la data del 16 luglio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento; tenuto all’adempimento è l’intermediario di cui si avvale il contribuente nel rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione. Più precisamente, è tenuto ad applicare e versare le imposte l’intermediario presso il quale, alla data di riferimento prevista per l’applicazione dell’imposta di bollo speciale o dell’imposta straordinaria, è detenuto il rapporto in regime di riservatezza o è stato effettuato il prelievo.
Per il 2011, l’imposta di bollo speciale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi dev’essere versata entro il 16 luglio 2012.

L’intermediario dovrà trattenere l’imposta, prioritariamente, dal rapporto segretato e, in caso di non capienza, dai conti comunque riconducibili al contribuente. Se tali conti non consentono all’intermediario di adempiere regolarmente al versamento delle imposte, il contribuente può fornire la provvista per non incorrere nella segnalazione che gli intermediari devono altrimenti effettuare all’Agenzia delle Entrate. La segnalazione avviene con l’indicazione dei nominativi dei contribuenti, per i quali non è stato possibile applicare e versare le imposte, nel quadro SO della dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario (a partire dal periodo di imposta 2012). Nei confronti dei contribuenti segnalati all’Agenzia delle Entrate, l’imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo, con applicazione, oltre che degli interessi, della sanzione pari all’importo non versato.
Invece, in caso di regolare versamento delle imposte, l’intermediario è tenuto a indicare nella predetta dichiarazione i dati complessivi dei versamenti effettuati.

Decesso del contribuente
Infine, relativamente alle ipotesi di decesso del contribuente, il provvedimento specifica che le imposte si applicano nei confronti degli eredi del soggetto che ha rimpatriato le attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza e se il de cuius era in vita alla data del 6 dicembre. Si possono pertanto verificare i seguenti casi.
Se il de cuius è venuto a mancare:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo speciale e neanche per l’imposta straordinaria
dopo il 6 dicembre 2011, deve essere versata l’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria è dovuta solo per i prelievi effettuati nel periodo tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011.


Fonte: Agenzia Entrate

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