Il comma 8 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992, in sintonia con la finalità perseguita dal procedimento di mediazione (realizzare la giusta imposizione attraverso un esame preventivo della controversia, con conseguente deflazione del contenzioso tributario), prevede che l’Agenzia delle Entrate, ove non intenda accogliere il reclamo, anche in mancanza di una proposta di mediazione del contribuente, valuti la sussistenza dei presupposti per addivenire a mediazione “avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa”.

L'incertezza della questione controversa
In primo luogo, l’Ufficio legale, nel valutare se procedere a un’eventuale mediazione, ha riguardo all’incertezza della questione controversa. La circolare n. 9/E del 19 marzo ha ribadito che, sebbene nel nostro ordinamento interno non sia presente, al pari di quanto previsto nel diritto anglosassone, il principio del precedente giudiziario vincolante, ciò non impedisce, tuttavia, che anche nel nostro sistema giuridico possa ritenersi sussistente una “certezza” delle questioni di diritto, ogni qualvolta sussista un orientamento consolidato della Corte di cassazione, tale da indurre a ritenere che un eventuale ricorso al giudice di legittimità possa essere dichiarato inammissibile.

Tale assunto si comprende in considerazione delle modifiche introdotte dall’articolo 47, comma 1, lettera a), della legge n. 69/2009, all’articolo 360-bis, primo comma, n. 1), cpc, che prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione ove la questione giuridica sottoposta all’attenzione della Suprema corte sia in contrasto con l’orientamento della stessa e i motivi del ricorso non prospettino elementi sufficienti a giustificare un revirement da parte della Corte.
Conseguentemente, in tutti i casi in cui la posizione assunta nell’atto impugnato contrasti con il consolidato orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità, è opportuno che l’Ufficio legale addivenga a mediazione, anche elaborando una propria proposta di accordo da sottoporre al contribuente.

La circolare prevede inoltre che, ove la prassi amministrativa e la Cassazione non si siano pronunciate sulla questione controversa, può aversi riguardo all’orientamento delle Commissioni tributarie, favorevole alle posizioni espresse dal contribuente, al fine di motivare una proposta di mediazione ritenuta altresì opportuna alla luce dei criteri della sostenibilità della pretesa in giudizio e dell’economicità dell’azione amministrativa.

Di contro, risulta esclusa la possibilità di definire il procedimento in via amministrativa con riferimento a questioni risolte da specifico documento di prassi, cui gli Uffici legali devono necessariamente attenersi, a nulla rilevando l’eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui l’Amministrazione non abbia ancora prestato adesione.

Grado di sostenibilità della pretesa
Secondo requisito da considerare nella procedura di mediazione è dato dal grado di sostenibilità (cosiddetto rating) dell’eventuale controversia. Tale criterio appare funzionale alla necessità che nella trattazione della mediazione, l’Ufficio esamini le questioni di fatto basandosi, sostanzialmente, sul grado di sostenibilità della prova in giudizio della pretesa tributaria e sulla fondatezza degli elementi addotti dall’istante. In particolare, la proponibilità dell’accordo di mediazione risulta direttamente correlata, soprattutto per le questioni di fatto, al prevedibile esito sfavorevole del giudizio di merito. Di conseguenza, ai fini di un’eventuale mediazione sulla base di tale criterio, rilevanza centrale assumono le pronunce giurisdizionali della Commissione tributaria provinciale e regionale delle circoscrizioni in cui ha sede l’ufficio, ove ritenute condivisibili o comunque non suscettibili di essere utilmente contrastate con ricorso per cassazione. In definitiva, alla valutazione preventiva consegue una proposta di mediazione dell’Ufficio legale ogniqualvolta, in previsione di una sentenza di primo grado sfavorevole o parzialmente sfavorevole, non risultino ravvisabili i presupposti per la prosecuzione in appello del contenzioso.

Il principio di economicità dell’azione amministrativa
Da ultimo, a seguito della valutazione dei precedenti criteri, un ulteriore canone informa la valutazione dell’Ufficio legale circa l’opportunità di procedere alla mediazione della pretesa tributaria: il principio di economicità dell’azione amministrativa. Si tratta di principio espressamente sancito all’articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui “L’attività amministrativa … è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.
Contrariamente all’apparenza terminologica, tale criterio non impatta esclusivamente nella sfera economica risolvendosi nella mera necessità di ottimizzazione economica delle risorse, ma opera altresì a livello procedimentale, riferendosi all’attività amministrativa nel suo complesso, che deve essere svolta nel rispetto degli altri principi di legalità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, con l’impegno di non aggravio del procedimento amministrativo con oneri inutili e dispendiosi.
La circolare evidenzia come tale canone affianchi i precedenti, individuando, in ipotesi di scarsa sostenibilità della controversia, l’opportunità di addivenire alla mediazione della pretesa tributaria, avendo adeguata considerazione del rischio di soccombenza nelle spese processuali.

Spunti di interesse
I tre criteri esposti evidenziano come il giudizio di fondatezza della domanda di mediazione non costituisca un’inutile duplicazione della procedura di accertamento con adesione. Al riguardo, si osserva infatti che l’opportunità di composizione stragiudiziale dell’eventuale controversia prevista all’articolo 17-bis, è sintomatica di una valutazione sul possibile esito negativo del contenzioso. Difatti, gli uffici legali, nel rispetto dei criteri enunciati, esprimono ipotesi di mediazione ogniqualvolta, in caso di possibile esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole del contenzioso, non siano ravvisabili i presupposti per la prosecuzione in appello della controversia, mentre per converso, ove reputino la pretesa sostenibile, difendono la stessa in ogni stato e grado del giudizio.


Fonte: Agenzia Entrate

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