La soppressione parziale delle imposte sulle successioni e donazioni di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 per gli atti di liberalità tra congiunti non ha abrogato con effetto automatico ogni altra forma di imposizione sui trasferimenti. In particolare, la citata normativa di favore non si estende alle imposte ipotecarie e catastali, essendone diversi i presupposti e le cause dell’esenzione. Inoltre, non è rilevante che l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 347 del 1990 individui la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali mediante rinvio all’imposta sulle successioni e donazioni poichè, in caso di esenzione, la base imponibile delle imposte ipotecarie è parametrata al “valore virtuale” dei beni oggetto di trasferimento nell’ambito della c.d. imposta-parametro.

Sentenza n. 4026 del 14 marzo 2012 (udienza 27 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. D’Alonzo Michele - Est. Di Blasi Antonino
Imposte ipotecarie e catastali – Base imponibile – Rinvio all’imposta sulle successioni e donazioni – Parziale abrogazione – Irrilevanza


Fonte: Agenzia Entrate

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