Domanda
Il secondo comma dell'art. 56 l. fall. può essere riferito anche alla surroga?

Risposta
La ratio del secondo comma dell'art. 56 l. fall., che dispone che per i crediti non scaduti la compensazione non opera se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, va ravvisata nell'evitare frodi ai danni della massa.
Pertanto, si deve ritenere che la norma non si applichi in caso di acquisto obbligato, in caso di surrogazione nel credito e, in genere, in tutti quei casi in cui non potrebbe ravvisarsi un intento fraudolento in capo al creditore che compensa.
In ogni caso, la ratio sottesa alla disposizione in oggetto non trova rispondenza nella fattispecie in cui il credito sia scaduto; non è discusso infatti che il fideiussore, il quale abbia assolto la propria prestazione, possa avvalersi della compensazione, deducendola in base alla surroga che gli compete ex art. 1949 c.c.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top