Per quanto riguarda l’applicazione del limite del quinto dello stipendio nell’ipotesi di compensazione tra crediti del lavoratore e del datore di lavoro, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro evidenzia che vi sono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti:

- uno ritiene che in caso di debiti e crediti contrapposti aventi origine in un unico rapporto giuridico (e quindi anche nel rapporto di lavoro) si realizzi un mero accertamento contabile di dare/avere (c.d. compensazione “in senso improprio” o “atecnico”), con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza, al quale restano inapplicabili i limiti previsti per la compensazione (e quindi anche il limite del quinto), che attiene esclusivamente a crediti derivanti da rapporti diversi;

- un altro minoritario, nettamente contrapposto, il quale ritiene applicabile la normativa sulla compensazione in senso tecnico, ivi compreso il limite del quinto al credito del lavoratore che derivi da “stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro”.

(Parere Fondazione studi consulenti lavoro 02/03/2011, n. 5)


Fonte: IPSOA

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