La distribuzione di azioni proprie da parte dell’emittente ai soci produce, sul piano fiscale, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve capitale, con conseguente riduzione del valore unitario di carico delle azioni a parità di valore fiscale della partecipazione. È, in sintesi, quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo.

Il documento di prassi esamina dapprima le disposizioni civilistiche dettate in materia di acquisto di azioni proprie, passando poi ad esaminare i riflessi sul piano fiscale della loro successiva assegnazione ai soci nel quadro delle politiche di governance attuate dall'impresa.

L’Agenzia evidenzia come il trattamento contabile previsto in ambito civilistico, basato sulla rilevazione delle azioni proprie in bilancio in contropartita di una riserva di patrimonio netto indisponibile di pari importo, diverga in misura significativa dall’impianto contabile Ias/Ifrs che, al contrario, non prevede l'iscrizione delle azioni come asset nell’attivo di bilancio, bensì di una posta patrimoniale idonea a dare evidenza della rettifica in diminuzione del patrimonio sociale conseguente all'acquisto delle azioni (cfr Ias 32).

Stando ai chiarimenti forniti in sede di prassi amministrativa, la diversa impostazione prevista dalla contabilità nazionale rispetto alle regole contabili internazionali non snatura la sostanza economica dell’operazione, finalizzata essenzialmente al rimborso di parte del capitale ai soci. In tale ottica, la successiva assegnazione delle azioni, non realizzando un effettivo trasferimento di ricchezza e non modificando, di conseguenza, l'entità dell'investimento in capo ai soci “superstiti”, non si configura quale distribuzione di un dividendo in natura, ma deve essere assimilata, quanto agli effetti fiscali, ad un aumento gratuito di capitale, ai sensi dell'articolo 94, comma 5, del Tuir.

In fase di assegnazione, così come in ipotesi di annullamento delle azioni, si determina infatti il consolidamento della riduzione del patrimonio sociale registrata all’atto dell'acquisto; il valore complessivo delle partecipazioni sociali resta immutato, salvo esprimere tuttavia una diversa composizione del patrimonio sociale. Il trasferimento delle azioni ai soci risulta in tal modo finanziato dagli utili (o riserve di utili) sui quali all'atto dell'acquisto era stato posto un vincolo di indisponibilità alla distribuzione.
Tenuto conto della presunzione operata dall'articolo 47, comma 6, del Tuir in materia di aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale, in caso di successiva delibera di riduzione dovranno assumersi come prioritariamente distribuiti gli utili (o le riserve) in esso precedentemente trasferiti.

La risoluzione si conclude con l’ulteriore precisazione secondo cui l’assegnazione di azioni proprie non dà luogo a componenti riconducibili in voci di conto economico, rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap, come disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per le banche e gli altri enti e società finanziari.


Fonte: Agenzia Entrate

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