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Il Commercialista in Rete ha detto... 11/10/07 20:03

Riportiamo qui di seguito il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito, sulla base di un quesito precedentemente formulato.

QUESITOIl Comune di ..... mette a disposizione dell'utenza case di riposo per anziani ed asili nido. La gestione delle menzionate strutture è articolata come segue:- gestione diretta con impiego esclusivo di proprio personale;- gestione diretta con impiego misto di proprio personale e prestazioni di servizi rese da soggetti esterni (aggiudicatari di appositi appalti);- gestione affidata interamente a terzi (aggiudicatari di appositi appalti) con mantenimento in capo al comune di una funzione di controllo.Il Comune di ..... in tale contesto conserva il rapporto con l'utenza da cui incassa i corrispettivi e, per converso, paga al soggetto aggiudicatario il compenso contrattualmente pattuito.Nella fattispecie prospettata il medesimo ente locale ha bandito due gare di appalto per l'espletamento dei seguenti servizi:- prestazioni educative, didattiche e complementari da utilizzare nell'ambito degli asili nido;- prestazioni socio-assistenziali, infermieristiche e riabilitative da rendere nelle case di riposo.Ciò premesso, il comune interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile ai suddetti servizi sia quando vengono resi direttamente dallo stesso ente sia nell'eventualità che vengano affidati a terzi, siano essi cooperative sociali e non.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTEIl Comune di ....., nella stipula dei nuovi contratti, intende adottare, in relazione al soggetto che esegue il servizio, il seguente comportamento:A) prestazioni rese direttamente dal comune agli utenti :vengono considerate oggettivamente esenti in quanto trattasi di prestazioni proprie degli asili nido e case di riposo e, pertanto, riconducibili nell'articolo 10, n. 21), del citato d.P.R. n. 633 del 1972;
B) prestazioni rese da cooperative al comune :1) sono considerate oggettivamente esenti dall'IVA, ai sensi del suddetto articolo 10, n. 21) del medesimo decreto n. 633 del 1972, le prestazioni concernenti la gestione globale di una casa di riposo o di un asilo nido fatturate da terzi al comune, conservando quest'ultimo la titolarità del servizio nei confronti degli utenti finali;2) vengono ritenute, altresì, oggettivamente esenti dall'IVA le prestazioni rese da terzi presso gli asili nido e le case di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che le stesse nell'insieme configurino una gestione globale delle suddette strutture, la cui titolarità rimane in capo al comune;3) sono considerate, altresì, oggettivamente esenti, ai sensi dell'articolo 10, n. 18), del predetto d.P.R. n. 633 del 1972 le prestazioni infermieristiche e riabilitative rese separatamente dalla gestione globale della casa di riposo, pertanto si prescinde dal soggetto erogatore (cooperativa o non) anche nell'eventualità in cui le stesse vengano effettuate in maniera separata rispetto alla gestione globale della casa di riposo;4) considerare le prestazioni socio-assistenziali ed educative, quando le stesse siano le uniche richieste nell'ambito del contratto e non concretizzino, quindi, una gestione globale di un asilo nido o di una casa di riposo, nel seguente modo: a) da assoggettare ad aliquota IVA del 4 per cento, ai sensi del n. 41 bis, parte seconda, della Tabella allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 quando sono rese da cooperative non sociali e non ONLUS; b) da ritenere esenti, ai sensi dell'articolo 10, n. 27 ter, del suddetto d.P.R. n. 633 del 1972 o da assoggettate all'aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 41- bis, se rese da cooperative sociali in relazione all'opzione dalle stesse effettuata; c) da considerare esenti dall'IVA, ai sensi del citato articolo 10, n. 27 ter, se effettuate da ONLUS non cooperative.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEL'articolo 10, n. 21), del citato d.P.R. n. 633 del 1972 dispone l'esenzione dall'IVA, tra le altre, delle "prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, ..., comprese le somministrazioni di vitto, indumenti emedicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;" . Il numero 18) del medesimo articolo 10 prevede l'esenzione per "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;" . Il successivo numero 27 ter del citato articolo 10 prevede, invece, l'esenzione dall'imposta per "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall' art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;" . Infine, il n. 41 bis), parte seconda, della Tabella A allegata al suddetto decreto presidenziale n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle " prestazioni sociosanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalto e di convenzione in generale;" .Ciò premesso, la scrivente ritiene di formulare al riguardo le seguenti osservazioni. La disposizione recata dal citato articolo 10, n. 21), del d.P.R. n. 633 del 1972 come si evince dalla risoluzione n. 1/E del 2002, ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende. Pertanto, si ritiene di condividere la soluzione prospettata dall'interpellante nelle lettere sub A), coerentemente con quanto previsto da una consolidata prassi amministrativa, e sub B) n. 1), sempre che le prestazioni si realizzino nell'ambito di una gestione globale di un asilo nido o di una casa di riposo. Parimenti si ritiene di condividere la soluzione indicata dall'interpellante nella lettera sub B) n. 2), in quanto le prestazioni, anche se distintamente specificate, caratterizzano nella loro interezza e sostanzialmente la gestione globale di una casa di riposo e di un asilo nido la cui titolarità rimane in capo al Comune di ....., il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo. Con riferimento alle prestazioni infermieristiche e riabilitative rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo, la scrivente ritiene di condividere la soluzione prospettata alla lettera sub B), n. 3), che riconduce le prestazioni in argomento nell'articolo 10, n. 18), del decreto n. 633 del 1972.Quest'ultima disposizione è stata da ultimo modificata con il decreto 17 maggio 2002 del Ministero della salute, con il quale è stato esteso l'ambito delle prestazioni sanitarie che possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, ivi comprendendo quelle inerenti le professioni infermieristiche ed una serie di professioni riabilitative. Detta agevolazione risulta fruibile, come emerge dalla prassi ministeriale consolidata, a prescindere dalla forma organizzativa della struttura.

 
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