Gli interessi dovuti sugli importi appartenenti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, in esecuzione di una sentenza di condanna, se liquidati in data successiva al 30 dicembre 1993 sono integralmente soggetti a imposizione fiscale.

Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 292/E del 12 ottobre. Il documento di prassi fa riferimento a un caso presentato da un'autorità portuale.

In sostanza, trentadue ex dirigenti dipendenti dell'ente avevano avviato un contenzioso nei confronti della medesima società istante per inadempienza derivante dalla non applicazione del coefficiente di professionalità "al meccanismo di variazione automatica ed aumenti di anzianità", così come disciplinato dal Ccnl per i dirigenti industriali.

Gli ex dirigenti avevano chiesto al Pretore la condanna dell'ente a pagare le differenze retributive dal 1981, oltre a rivalutazioni e interessi, derivanti dal corretto computo dei citati coefficienti di professionalità aziendali.

Con riferimento alla sentenza del Tribunale, che ha riconosciuto le ragioni di alcuni ex dirigenti, la risoluzione ha chiarito quanto segue.

Per effetto della modifica introdotta dal decreto legge 557/1993, l'articolo 6, comma 2, del Tuir ha stabilito che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, percepiti dal 30 dicembre 1993 (data di entrata in vigore del Dl in parola), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

La giurisprudenza, in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legge aveva ritenuto illegittima l'applicazione delle ritenute sulle somme corrisposte a titolo di rivalutazione e interessi di mora relativamente a retribuzioni pagate in ritardo. La stessa giurisprudenza, successivamente, è nuovamente intervenuta qualificando gli interessi, moratori e "per dilazione di pagamento", come redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali somme sono maturate.

L'articolo 49, comma 2, lettera b), dello stesso Testo unico (modificato dall'articolo 1 del Dlgs 314/1997) precisa che costituiscono reddito di lavoro dipendente "le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile", vale a dire quegli importi che il giudice, nel pronunciare una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro (somme che costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 trattandosi di proventi conseguiti in sostituzione di tale ultimo reddito), deve determinare per "attualizzare" il credito: oltre agli interessi nella misura legale (che compensano la "naturale fecondità del denaro), il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito (rivalutazione monetaria), condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

L'Amministrazione aveva già chiarito, con la circolare 326/1997, come, ai fini dell'assoggettamento a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non fosse necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano a una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione.

Come sopra precisato, la norma contenuta nell'articolo 6 del Tuir esplica i suoi effetti a partire dal 30 dicembre 1993; pertanto, le somme percepite a titolo di interessi moratori o per dilazione di pagamento a partire da tale data sono soggette a tassazione.

La risoluzione ha precisato che, poiché in tema di redditi di lavoro dipendente l'imputazione temporale segue il criterio di cassa, gli interessi dovuti sugli importi appartenenti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente devono essere assoggettati a imposta secondo lo stesso criterio di cassa e, quindi, nello stesso anno in cui sono pagati, prescindendo da qualsiasi riferimento al momento in cui ha origine il diritto.

Pertanto, gli importi dovuti a titolo di interesse sulle somme stabilite in sentenza, se liquidati in data successiva al 30 dicembre 1993, sono integralmente soggetti a imposizione fiscale.

Fonte: Agenzia Entrate

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