Quando il committente ritiene di aver corrisposto a un soggetto in regime di franchigia compensi per un ammontare superiore a quello stabilito dalla legge, deve informare la controparte che, nel caso di superamento del limite del 50 per cento, dovrà comunicare la variazione di attività per ottenere la revoca del numero speciale di partita Iva e l'attribuzione di quello ordinario. In questo caso, inoltre, il contribuente emetterà la fattura regolarmente, addebitando l'imposta relativa all'operazione al committente.

E' la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 297/E del 18 ottobre 2007, a un interpello della Rai in merito al corretto comportamento da tenere nei confronti dei propri collaboratori in regime di franchigia.

L'ente chiede, inoltre, se tale regime sia alternativo a quello agevolato per le nuove attività produttive e ritiene di dover controllare sia che sulle fatture emesse da tali soggetti sia riportata la norma agevolativa sia che i compensi erogati durante l'anno nei loro confronti non superino il volume previsto dalla legge.

L'Amministrazione finanziaria, per dare risposta al quesito, sottolinea innanzitutto le caratteristiche strutturali dei due diversi regimi, quello in franchigia e quello agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, affermando che essi non possono essere applicati contemporaneamente allo stesso soggetto.

Il primo, disciplinato dal Dpr n. 633/1972, prevede che "i contribuenti che nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi".

Essi, inoltre, non esercitano il diritto di rivalsa, non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, non soggetti agli obblighi stabiliti dal Dpr n. 633 del 1972 e possiedono un numero speciale di partita Iva che contrassegna la loro opzione a tale regime.

I contribuenti che rientrano nel regime fiscale delle nuova attività produttive, delineato dall'articolo 13 della Finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili al fine delle imposte dirette, Irap, Iva e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Coloro che scelgono tale regime sono comunque considerati soggetti Iva, mentre i contribuenti minimi in franchigia sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta.

L'Agenzia, quindi, puntualizza che, per le diverse modalità applicative, i due sistemi sono incompatibili.

Per quanto concerne il corretto rapporto tra la Rai e i propri collaboratori, contribuenti minimi in franchigia, si specifica che spetta all'ufficio delle Entrate competente il controllo sui requisiti per poter usufruire del regime agevolativo: tra questi, l'ammontare del volume d'affari annuo. Se, infatti, esso supera il limite di 10.500 euro, il soggetto decade dai benefici nell'anno stesso; nel caso in cui i redditi percepiti superino i 7.000 euro ma non i 10.500, non si potrà utilizzare l'agevolazione a partire dall'anno successivo.

Il committente, quindi, nel momento in cui ha erogato compensi superiori ai limiti previsti, deve informare il contribuente in franchigia che, nel caso di superamento della soglia di 10.500 (il limite di 7.000 più il 50%) non potrà usufruire del regime agevolativo già nell'anno in corso e dovrà, pertanto, chiedere la variazione di attività e la revoca del numero speciale di partita Iva, che verrà sostituito con quello ordinario.


Fonte: Agenzia Entrate

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