Dal 1° ottobre 2007 è in vigore l’obbligo – per i datori di lavoro agricolo – di anticipare le prestazioni temporanee agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI). Le somme così erogate possono essere successivamente portate in compensazione con le denunce di competenza. Con la circolare n° 118 del 5 ottobre vengono fornite tutte le informazioni utili per un corretto adempimento da parte delle aziende interessate.


Fonte: INPS

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