Con diverso orientamento rispetto ad una precedente pronuncia i giudici di Cassazione ritengono che la notifica del ricorso a mani della persona “addetta al ritiro” è valida, se andata a buon fine, anche qualora sia effettuata in luogo diverso da quello indicato dal domiciliatario e in assenza di qualsiasi indicazione negli atti processuali.
La notifica deve ritenersi perfettamente valida, anche in assenza di una qualsiasi comunicazione all'ordine degli avvocati da parte del destinatario, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede dello studio ed è priva di una sua autonoma rilevanza.
La Corte non ritiene di poter condividere l'opposto orientamento secondo il quale è inammissibile il ricorso qualora la notifica nel domicilio del procuratore intimato, non costituito in giudizio, diverso da quello eletto nel giudizio "a quo", non sia accompagnata dalla documentazione comprovante il nuovo domicilio (Cass. 26844/06). Questa ultima conclusione può giustificarsi solo nell'ipotesi in cui la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito non abbia avuto buon fine e non gia' allorche', come nel caso in esame, abbia avuto invece esito positivo.

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