Sono soggetti all'Irap (ex art.3 D.Lgs. 446/97):

·       Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni

·       Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale

·       Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)

·       Enti non commerciali residenti

·       Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo

·       Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice

·       Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo

·       Produttori agricoli (solo se non esonerati)

La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia:

·       un'impresa commerciale;

·       un produttore agricolo;

·       un ente non commerciale o un ente pubblico;

·       una banca o un'assicurazione;

·       è da notare che, se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica l'aliquota è costituita solamente dalla somma di quelle positive. Ad esempio, se un contribuente ha una base imponibile di € 100.000 relativa a un'impresa commerciale ed è anche produttore agricolo con una base imponibile pari a € -20.000, l'aliquota sarà applicata a una base imponibile di € 100.000.

Imprese commerciali 

La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti e gli interessi eventualmente compresi all'interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa Irpef e Ires. In linea generale un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall'imponibile Irap. Vi sono tuttavia talune eccezioni, quali ad esempio l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che pur non essendo deducibili ai fini Ires mantengono la deducibilità ai fini IRAP.

Anche i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio previsto dal Codice Civile (quindi snc, sas e imprese individuali con un volume d'affari inferiore a certi limiti) dovranno comunque riclassificare i propri costi e i propri ricavi in detto schema per determinare l'imponibile Irap.

Prodotti agricoli

La base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.

É possibile scegliere di determinare l'imponibile come previsto per le imprese commerciali.

I produttori agricoli esonerati dall'Iva sono altresì esclusi anche dall'Irap.

Enti non commerciali e pubblici 

È necessario operare una distinzione tra:

enti senza attività commerciali 

la base imponibile è pari alla somma delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato (compresi i contratti a progetto)

enti con anche attività commerciale 

per l'attività non commerciale si applica il criterio di cui sopra mentre per l'attività commerciale si applicano le regole previste per tali attività

Banche e assicurazioni 

Le banche, le assicurazioni e altri tipi particolari di attività quali le società di intermediazione immobiliare (SIM) e le Sicav seguono norme particolari nella determinazione dell'imponibile.

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