Non è elusiva un’operazione di scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare con attribuzione del medesimo a una società di nuova costituzione, a condizione che l’operazione non sia volta a creare una società “contenitore” (di immobili o di un ramo aziendale) per la successiva rivendita delle azioni in essa detenute da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (gli immobili o il ramo d’azienda) ai beni di secondo grado (titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime di tassazione.
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» Scissione parziale proporzionale.
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